TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-01-12, n. 202300496
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Pubblicato il 12/01/2023
N. 00496/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01520/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1520 del 2021, proposto da Patrick Gaetano Giuffre', rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
E P, M R, S N, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
del decreto di esclusione del 24.11.2020, con elenco dei candidati non ammessi ai sensi dell’art. 5, co. 7, del bando e dell’elenco alfabetico dei candidati ammessi al colloquio, nella parte in cui il ricorrente non è stato ammesso al prosieguo della prova, nel concorso pubblico mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli per il reclutamento di 1000 unità di operatore giudiziario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura de qua, indetta con avviso pubblico del 15 settembre 2020 e finalizzata al reclutamento di complessive 1000 unità di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 24 mesi, per il profilo di operatore giudiziario – Area II - fascia economica F1 nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia -amministrazione giudiziaria.
La procedura doveva svolgersi mediante un colloquio di idoneità e tramite la valutazione dei titoli presentati dai candidati.
L’istante ha lamentato l’illegittimità della esclusione, in ragione dei seguenti motivi di diritto: - Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea interpretazione dell’art.5 c.7 del bando di concorso per operatore giudiziario, mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli per 1000 unità.
Ha concluso per l’annullamento degli atti, previa concessione di tutela cautelare.
Si è costituita l’amministrazione intimata, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 1555/2021, il Collegio ha respinto la domanda cautelare.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 23 novembre 2022.
2. Tanto sinteticamente premesso in fatto, deve innanzitutto rilevarsi l’inammissibilità del gravame, atteso che la parte istante ha mancato di impugnare in termini la graduatoria definitiva pubblicata all’esito dell’espletamento del concorso. Nessuna utilità può dunque ritratte l’esponente dall’eventuale annullamento degli atti gravati, posta l’inoppugnabilità del successivo atto lesivo della sequenza procedimentale.
3. In ogni caso, il ricorso è infondato nel merito.
Giova ricordare che, con avviso di selezione del 15 settembre 2020, pubblicato in G.U. –IV serie speciale “Concorsi ed esami” n. 72, l’Amministrazione giudiziaria ha indetto un “Concorso pubblico, mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, per il reclutamento di complessive n.