TAR Bari, sez. I, sentenza 2009-05-26, n. 200901256
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N. 01256/2009 REG.SEN.
N. 00090/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2005, proposto da:
C.E.M.I. S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. M D C, con domicilio eletto presso M D C in Bari, via Nicolai, 43;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. F P, con domicilio eletto presso F P in Bari, via Venezia, 14;
Ufficio Minerario della Regione Puglia e Comune di Bisceglie;
per l'annullamento
della nota prot. n. 38/Min/1597 in data 22.10.2004, successivamente pervenuta, emessa dal Dirigente dell’ufficio Minerario Regionale, impositiva dell’obbligo di presentazione di studio di impatto ambientale e di richiesta di autorizzazione paesaggistica ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività estrattiva;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Corrado Allegretta e uditi nell'udienza pubblica del giorno 20/05/2009 i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, la C.E.M.I. S.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, l’atto in epigrafe indicato.
Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, che ha controdedotto, chiedendo la reiezione del gravame perché infondato.
Con atto depositato il 27 gennaio 2009, il difensore della parte ricorrente ha comunicato che la sua assistita non ha più interesse alla decisione.
Deve darsi atto, pertanto, dell'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze di giudizio;