TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-05-17, n. 202300312
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Testo completo
Pubblicato il 17/05/2023
N. 00312/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00110/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 110 del 2023, proposto da
-OMISSIS- in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pesaro e Urbino, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
-OMISSIS-;
-OMISSIS-;
-OMISSIS-;
-OMISSIS-;
-OMISSIS-;
per l'annullamento
- del provvedimento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pesaro e Urbino n. inl. ITL_PU.REGISTRO UFFICIALE.-OMISSIS- recante parziale diniego di accesso agli atti;
- del provvedimento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pesaro e Urbino n. inl. ITL_PU.REGISTRO UFFICIALE.-OMISSIS-, contenente parziale accoglimento della ridetta istanza di accesso e preavviso di rigetto, ex art. 10 bis della L. 241/1990, della restante parte,
e per
accertare il diritto dei ricorrenti all'accesso agli atti e ai documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pesaro e Urbino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti allegano di essere stati destinatari di un verbale di accertamento, emesso congiuntamente dall’Ispettorato Territoriale del lavoro di Pesaro-Urbino e dall’Inps, per ritenuta omessa contribuzione riguardo ad alcune trasferte eseguite dal personale dell’azienda al quale erano stati riconosciuti rimborsi chilometrici non adeguatamente documentati né validamente riscontrati e quindi da considerare imponibili contributivi.
Veniva di conseguenza presentata, alle amministrazioni indicate, istanza di accesso alla seguente documentazione:
- verbali relativi all’accesso ispettivo svolto, in data -OMISSIS-, n. -OMISSIS-;
- verbale di acquisizione delle dichiarazioni rese dai dipendenti: -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-.
L’istanza veniva accolta limitatamente al verbale di accesso ispettivo mentre veniva respinta relativamente ai verbali di acquisizione delle dichiarazioni dei dipendenti.
Al riguardo l’amministrazione opponeva il divieto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. c), del DM n. 754/1994 secondo cui sono sottratti all’accesso i “documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o