TAR Roma, sez. II, decreto decisorio 2013-09-04, n. 201318955

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, decreto decisorio 2013-09-04, n. 201318955
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201318955
Data del deposito : 4 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07007/1999 REG.RIC.

N. 18955/2013 REG.PROV.PRES.

N. 07007/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7007 del 1999, proposto da:
Soc Fandango Srl e Soc Achab Srl, tutte in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'avv. G A, con domicilio eletto presso G A in Roma, via del Conservatorio, 91;

contro

Ministero Per I Beni E Le Attivita' Culturali, in persona del suo Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Soc Axelotil Film, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Lagana', con domicilio eletto presso Giancarlo Lagana' in Roma, via dei Leutari, 21;

per l'annullamento

diniego rilascio dell'attestato e del premio di qualita' al film ''le mani forti'' ai sensi dell'art. 8 della l. n. 1213/65


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

Visto l'art. 83 cod. proc. amm.;

Considerato che, entro il termine previsto dall’art. 1, comma 1, dell’allegato 3 del D.lgs 2 luglio 2010 n. 104 (ovvero 180 gg. dal 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del Codice), non è stata presentata una nuova istanza di fissazione di udienza per il ricorso in esame, pendente da oltre cinque anni;

- che, in ragione di quanto sopra, il predetto ricorso, ai sensi della norma da ultimo citata, va dichiarato perento con decreto presidenziale, ferma restando la facoltà per la parte ricorrente di manifestare la persistenza dell’interesse alla decisione della controversia secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 2, del citato allegato 3 del D.lgs 2 luglio 2010 n. 104;


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