TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-05-09, n. 201400505
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Testo completo
N. 00505/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00831/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 831 del 2013, proposto da:
Societa' Big Apple di P A &C Snc, rappresentata e difesa dall'avv. C D, con domicilio eletto presso , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero della Giustizia;
per
l'ottemperanza del decreto della Corte d'Appello di Ancona, n. 631/08 RG VG Cron 834 Rep 757/10.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., la Soc. ricorrente agisce per l’ottemperanza al decreto della Corte di Appello di Ancona RG. 631/2008, Rep. 757/2008, depositato in Cancelleria il giorno 20.8.2010.
Il ricorso è corredato di documentazione che dimostra il suo passaggio in giudicato per effetto della Sentenza n. 10038/2013 della Cassazione.
Con la suddetta decisione, lo Stato italiano, e per esso il Ministero della Giustizia, è stato condannato a corrispondere alla ricorrente la somma di € 13.500 (oltre a spese ed accessori) a titolo di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (L. n. 89/2001).
Il decreto veniva notificato presso la sede del Ministero intimato in data 15.3.2012, ma ciononostante la ricorrente allega di non avere ancora ottenuto il pagamento della somma di cui è creditore essendo intervenuta la decorrenza del termine di cui all’art. 14 della L. n. 30/1997.
Nelle more di decisione dell’odierno giudizio è stata depositata, in data 28.3.2014, la nota 27.3.2014 prot. 1303 con cui la Corte di Appello di Ancona – Ufficio Contabilità, comunica che non è ancora possibile dare esecuzione al decreto, poiché la liberatoria rilasciata dai soli ex rappresentanti legali della società, che attualmente risulta cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta, non possono essere accettate e che per il pagamento occorre che ogni ex socio firmi una liberatoria per la propria quota oppure che dagli ex soci venga rilasciata una delega autenticata dal notaio al pagamento, delle quote di propria spettanza, a favore dell'ex rappresentante legale.
Tale documento può essere valutato da questo Giudice quale atto istruttorio che l’Amministrazione intimata, anche qualora non intenda costituirsi formalmente in giudizio per resistere al ricorso, ha comunque l’obbligo di produrre ai sensi dell’art. 46 comma 2 del D.Lgs. n. 104/2010.
La parte ricorrente non ha svolto, al riguardo, alcuna contestazione, limitandosi ad insistere nelle proprie originarie conclusioni, come da nota di udienza depositata nelle preliminari della camera di consiglio del 3.4.2014.
Il ricorso va quindi respinto poiché, da quanto emerge dalla citata comunicazione della Corte di Appello di Ancona, il procedimento di pagamento risulta essere stato avviato ma non portato a conclusione per causa imputabile alla ricorrente, la quale non può quindi dolersi della mancata ottemperanza.
Le spese di giudizio possono essere compensate considerato che l’Amministrazione si è costituita oralmente solo in occasione della predetta camera di consiglio.