TAR Potenza, sez. I, decreto cautelare 2024-09-02, n. 202400108

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, decreto cautelare 2024-09-02, n. 202400108
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202400108
Data del deposito : 2 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/09/2024

N. 00389/2024 REG.RIC.

N. 00108/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00389/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 389 del 2024, proposto da Wegest S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Maratea, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’ordinanza n. 88 del 27.08.2024, notificata in pari data, adottata dal Responsabile del Settore Attività Produttive del Comune di Maratea, con la quale è stato ordinato alla società ricorrente il divieto, dalla data di notifica del provvedimento, di prosecuzione dell'attività intrapresa con SCIA acquisita al protocollo del SUAP con n. 8930 del 16.05.2024, Prot. REP_PROV-PZ/PZ-SUPRO/0043180, di esercizio e somministrazione di alimenti e bevande, nel Comune di Maratea in via Santa Caterina n. 2/A, nell'immobile individuato al NCEU al foglio 48 mappale 415;
di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della società ricorrente, ivi compresa la richiamata nota del 19.08.2024, prot. n. 14855, redatta dalla Polizia Locale, di cui si ignora il contenuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Premesso che la domanda cautelare può essere trattata nella prossima camera di consiglio del 25/9/2024;

Considerato che:

- gli effetti derivanti dalla immediata cessazione dell’attività aziendale, secondo quanto rappresentato dalla parte ricorrente, appaiono idonei a dimostrare la sussistenza di una estrema gravita ed urgenza;

- il mero differimento temporaneo del provvedimento impugnato non reca significativo pregiudizio all’interesse pubblico affidato alla cura dell’amministrazione;

Ravvisata l’opportunità di consentire l’esame collegiale della istanza cautelare re adhuc integra ;

Ritenuto che ricorrono i presupposti per l’adozione di misure cautelari provvisorie efficaci nelle more;


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