TAR Roma, sez. II, sentenza 2011-05-06, n. 201103900
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Testo completo
N. 03900/2011 REG.PROV.COLL.
N. 10016/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10016 del 2007, proposto da:
Soc Criwal Srl, Impresa Edile D'Amico Enrico, Soc Impresa Costruzioni Appalti Pubblici Srl, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Santarossa, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Asiago, 2;
contro
Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Magnanelli e Giorgio Pasquali, domiciliati presso l'Avvocatura dell'Ente in Roma, via Tempio di Giove, 21;
nei confronti di
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, non costituito
per l'annullamento
della risoluzione n.54 del 6.11.2006 adottata dal Consiglio del Municipio Roma XX avente ad oggetto l'istituzione del senso unico di via Veientana Vetere da via Mastro Gabriello a via Ghisalba;
del parere favorevole del 17.10.2006 espresso dalla Commissione Traffico Mobilità del Municipio XX del Comune di Roma;
del verbale relativo alla seduta della Commissione del 26.6.2007.
della determinazione dirigenziale del XX Gruppo del Corpo della Polizia Municipale n. 50 del 24.1.2007;
di ogni altro atto connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;
Visti i motivi aggiunti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le società ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe con i quali è stato disposto il senso unico di circolazione in via Veientana Vetere, in sostituzione del doppio senso di marcia, nel tratto tra via Mastro Gabriello e via Ghisalba, con conseguente impossibilità per i loro mezzi di impresa di accedere ai posti di lavoro.
Le determinazioni impugnate sono state adottate in ragione dell'asserita inadeguatezza delle dimensioni della sede stradale e della mancanza di marciapiedi, determinando però l'impossibilità di accesso dei mezzi delle imprese attraverso l'unico punto di accesso alla via, individuato in via Mastro Gabriello.
Le ricorrenti assumono l'illegittimità degli atti impugnati per violazione degli artt. 97, 41 e 42 Cost., degli artt. 1, 7 e 10 della legge 241/90, dell'art. 5 del codice della strada, nonchè per difetto dei presupposti, erroneità e illogicità