TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2022-02-02, n. 202200074

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2022-02-02, n. 202200074
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202200074
Data del deposito : 2 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2022

N. 00074/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00466/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 466 del 2021, proposto da
Azienda Agricola Coslovich Cristian, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R C, D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio R C in Gorizia, corso Italia 206;

contro

I, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Azienda Agricola Felice Collini, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

dell'atto INAIL - Direzione Regionale FVG dd. 14.10.2021 recante diniego contributo per l'erogazione dei finanziamenti di cui all'avviso pubblico

INAIL

Agricoltura 2019 - 2020


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di I;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 il dott. L E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente Azienda agricola domanda l’annullamento del provvedimento di I, che ha disposto il diniego del contributo € 60.000 (relativo al bando ISI Agricoltura 2019-2020) per mancanza del requisito della regolarità contributiva stabilito dall'art. 7 dell’Avviso pubblico.

1.1. Essa rappresenta di essere stata in un primo tempo “ammessa definitivamente” al contributo e di aver successivamente ricevuto da INPS, in data 28.06.2021, un invito a regolarizzare la propria posizione contributiva per un importo di € 4.323,88, successivamente ridotto, con avviso del 11.08.2021, a € 2.562,23 e immediatamente pagato. Evidenzia, inoltre, che dall’interrogazione del 09.08.2021 era risultata la regolarità contributiva dell’Azienda.

2. Propone, quindi, i seguenti motivi di ricorso:

I) “Illegittimità del provvedimento di diniego del contributo per falsa ed errata applicazione dell’art. 7 dell’Avviso Pubblico”, perché l’avviso pubblico fa riferimento alla regolarità contributiva “al momento della domanda” , ma a tale data (24.03.2021) non era stata emessa alcuna contestazione, né esisteva alcuna azione utile per estinguere il debito previdenziale, a quel momento non contestato. Inoltre, l’invito di INPS del 11.08.2021 concedeva al contribuente un termine di 15 giorni per regolarizzare la propria posizione, mentre egli ha estinto il debito già il giorno successivo.

II) “Illegittimità del provvedimento di diniego del contributo per mancanza dell’interesse pubblico all’annullamento dell’ammissione in precedenza riconosciuta con elenco cronologico definitivo dd. 20 aprile 2021”, perché la procedura indetta da INPS (procedura valutativa a sportello, ai sensi dell’articolo 5 e ss. del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) non è una procedura di gara, ma è incentrata sul criterio cronologico di presentazione della domanda. Pertanto, non si applicano principi di parità di trattamento, autoresponsabilità, continuità nel possesso dei requisiti, che vengono usualmente invocati dalla giurisprudenza per escludere la regolarizzazione “postuma” della situazione contributiva.

III) “Illegittimità del provvedimento di diniego del contributo in quanto l’avviso INPS di regolarizzazione contributiva era successivo all’ammissione dell’azienda ricorrente nell’elenco cronologico definitivo dd. 20 aprile 2021 ed in quanto il diniego di contributo ha motivazione generica, specialmente perché l’avvenuta regolarizzazione della posizione contributiva ha estinto il debito previdenziale”, perché il provvedimento è stato adottato da INAL nell’esercizio del proprio potere di autotutela ex art. 21- quinquies l. 241 del 1990, senza rispettare i presupposti previsti dalla legge. Ancora, INAIL non ha fornito una motivazione specifica ed adeguata con riferimento alla mancanza della regolarità contributiva e ha ignorato la tempestiva estinzione della situazione debitoria del 12.08.2021.

2. INAIL dà atto che la ricorrente, dopo aver superato le prime due fasi della procedura (prima fase di acquisizione cronologica delle domande, seconda fase di invio della documentazione), è stata esclusa all’esito della verifica tecnico-amministrativa. In particolare, in un primo tempo è stata riscontrata l’assenza di un DURC in corso di validità, quindi INPS ha rilasciato un DURC non regolare per irregolarità nel versamento di contributi e accessori per € 4.323,88. Il debito del ricorrente nei confronti di INPS sarebbe stato confermato anche in data 12.10.2021.

3. All’udienza in camera di consiglio del 26.01.2022, il Tribunale ha informato le parti dell’intenzione di definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Le parti hanno discusso come da verbale.

4. È fondato il primo motivo di ricorso.

4.1. Il DURC irregolare rilasciato da INPS a INAIL, che ha giustificato il diniego del contributo richiesto dalla ricorrente, è riferito ad una situazione debitoria pari ad € 4.323,88 (all. 08 di INAIL) corrispondente a quella comunicata da INPS alla stessa Azienda agricola con invito alla regolarizzazione del 28.06.2021 (all. 10 al ricorso).

4.2. Tale situazione debitoria non può però considerarsi definitiva e stabilizzata, essendo stata ridotta dall’INPS con successivo invito dell’11.08.2021, emesso per la minor somma di € 2.562,63 (con eliminazione di talune poste debitorie).

4.3. È vero che l’interlocuzione tra INPS e il ricorrente risulta attivata solo dopo il 12.07.2021, data di consolidamento del primo avviso (cfr. l’ email depositata dalla ricorrente come doc. 16, datata 09.08.2021), e in particolare il giorno di ricezione del preavviso di rigetto di INAIL nel procedimento di cui è causa (all. 13 al ricorso), il che spiega l’intervenuta emissione medio tempore di un DURC irregolare (all. 08 di INPS). Da un punto di vista sostanziale deve, tuttavia, darsi rilievo alla fondatezza delle contestazioni operate dalla ricorrente, che hanno portato INPS ad una immediata e consistente decurtazione del debito previdenziale (da € 4.323,88 a € 2.562,63), e alla successiva estinzione nei termini del debito rideterminato.

4.3. L’ultima comunicazione riporta infatti come termine di versamento il 25.08.2021, avvisando che il mancato pagamento del debito entro tale data avrebbe comportato l’emissione di un DURC irregolare ( “L'assenza del pagamento comporterà la definizione del Documento con esito NON REGOLARE per l'importo relativo alla irregolarità contributiva accertata” ). Deve pertanto presupporsi che, a tale data, la situazione contributiva della ricorrente fosse tornata regolare (e ciò risulta comprovato dal DURC del 09.08.2021, all. 14 al ricorso). L’Azienda ricorrente ha quindi versato l’integralità dell’importo già il giorno successivo (12.08.2021), con modulo F24 prodotto in giudizio (all. 12 al ricorso).

4.4. Non è invece possibile comprendere a quale situazione di permanente irregolarità faccia riferimento, alla data del 12.10.2021, la PEC inviata da

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