TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-01-19, n. 202301004
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Testo completo
Pubblicato il 19/01/2023
N. 01004/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10657/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10657 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
P S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A Z, J V, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, viale delle Milizie n. 22;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato E M, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
per l'adempimento
- delle obbligazioni sancite dalla Convenzione sottoscritta tra le parti con atto Rep. 618122 - Racc. 18633 del 28 settembre 2007 ai rogiti del notaio Giuseppe Tarquini e modificata con atto Rep. 2451 – Racc. 1605 del 2 dicembre 2010 ai rogiti del notaio Alessandro Squillaci,
- nonché, in subordine, per l'accertamento e la dichiarazione della risoluzione della citata Convenzione per fatto e colpa di Roma Capitale, con richiesta di risarcimento dei conseguenti danni patiti e patiendi;
quanto ai motivi aggiunti, depositati il 26.9.2019:
per l’annullamento
- della determina dirigenziale di Roma Capitale recante numero di repertorio QG/793/2019 e numero di protocollo QG/30360/2019, in data 1.8.2019 e notificata a P con PEC del 2.8.2019;
- di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, collegato, conseguenziale e/o successivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2022 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha sottoscritto con l’Amministrazione resistente una convenzione in data 28.9.2007 in forza della quale si è impegnata a costruire un parcheggio, sito in Roma, tra via Ettore Rolli e via Portuense, con 222 posti auto pertinenziali, nonché un mercato rionale integrato all’interno del detto stabile e un parcheggio da destinare agli utenti dello stesso, entro i termini fissati nel programma lavori costituente parte integrante del progetto e, comunque, non oltre il termine di validità del permesso di costruire.
2. Il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie in favore della odierna ricorrente per realizzare il parcheggio, in qualità di concessionario del Comune di Roma come stabilito dall'art. 5 della legge n.122/1989, nonché per l’utilizzazione esclusiva del parcheggio per 90 anni, è stato fissato in euro 1.278.637,46 da corrispondere nella misura del 30% prima del rilascio del permesso di costruire, nella misura del 40% entro 12 mesi dal rilascio del permesso di costruire e per il rimanente 30% alla fine dei lavori e comunque non oltre 18 mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire.
3. A seguito della variante approvata con ordinanza del Sindaco di Roma dell’1.10.2010, n. 349, la predetta convenzione è stata modificata il 2.12.2010 prevedendo: a) la realizzazione del mercato rionale pubblico e del relativo parcheggio con una struttura sopraelevata e l’eliminazione dell’originario secondo piano interrato da destinare a box auto pertinenziali; b) la modifica dell’importo dovuto dalla società ricorrente a titolo di oneri concessori, determinato in euro 1.149.082,72 “ una parte del quale, corrispondente ad Euro 496.769,33 [...] è stata utilizzata dal concessionario per attrezzare l’area di Lungotevere degli Artigiani, per trasferire in via provvisoria il mercato di via Portuense e per procedere alla cantierizzazione del PUP, a seguito della determinazione dirigenziale n. 115 del 23 luglio 2009 dell’Ufficio extradipartimentale Parcheggi; mentre la quota rimanente del corrispettivo dovuto di euro 652.313,39 sarà versata secondo le modalità previste dall’art. 14 della Convenzione del 28 settembre 2007[...]”.
4. Nonostante il parcheggio fosse stato completato per l’80 % e fosse stata realizzata la struttura in cemento armato per il mercato (comprensivo del proprio parcheggio di pertinenza), sulla base della documentazione progettuale allegata all’ordinanza sindacale n. 349/2010 e del progetto strutturale regolarmente depositato al Genio Civile, la società ricorrente, a causa della mancata collaborazione degli uffici comunali proprio in relazione alle indicazioni tecnico operative concernenti il mercato, ha richiesto in data 4.2.2014 la proroga del permesso di costruire per terminare la edificazione del mercato, ottenendo una proroga biennale sino al 28.4.2016.
5. Con note del 26.5. 2015, del 24.9.2015 e del dicembre 2015 il competente Dipartimento Mobilità e Trasporti ha diffidato la ricorrente a versare euro 652.313,39 a titolo di oneri concessori ancora dovuti, e a rilasciare nuove polizze fideiussorie in sostituzione di quelle già emesse, ai sensi dell’art. 17 della Convenzione.
6. A fronte della nota del 25.2.2016 con la quale parte ricorrente ha rappresentato l’avvenuto completamento del 80% delle opere relative al parcheggio, l’intenzione di rilasciare nuove cauzioni, sebbene commisurate sul valore delle opere ancora da eseguire, ai sensi dell’art. 113 del D. lgs. n. 163/2006, vigente ratione temporis , e la necessità di un’ulteriore proroga, l’Amministrazione resistente, con nota del 14.7.2016 ha evidenziato che “la richiesta di riduzione degli importi non è contemplata dalla convenzione, e pertanto la richiesta di proroga è irricevibile (…)”.
7. Nonostante le lettere e le riunioni per addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, con nota del 21.6.2019 l’Amministrazione ha avviato il procedimento per la declaratoria della decadenza dalla convenzione.
8. La società ricorrente ha, pertanto, agito in via principale per ottenere l’adempimento, ai sensi dell’art. 1453, comma 1, c.c., da parte dell’Amministrazione resistente degli obblighi imposti dalla Convenzione del 28.9.2007, come modificata il 2.12.2010, e segnatamente dell’obbligo del Comune di Roma di consentire il completamento del mercato rionale, stabilendo tempi e modalità esecutive dell’intervento richiesto, rinunciando in caso di accoglimento anche ai danni subiti a causa del comportamento di Roma Capitale.
9. Solo in via subordinata, la società ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare la risoluzione, ai sensi dell’art. 1453 c.c., della convenzione del 28.9.2007 per colpa di Roma Capitale, atteso il comportamento non collaborativo e ostruzionistico dell’amministrazione ai fini dell’adempimento dell’obbligazione da parte dell’appaltatore con conseguente violazione degli artt. 1175, 1206 e 1375 c.c., nonché di condannare Roma Capitale al risarcimento dei danni patiti, comprensivi di tutti i costi sostenuti per la realizzazione delle opere pubbliche e del mancato utile legato alla cessione dei box, quantificati in complessivi euro 24.080.922,00.( di cui euro 8.805.422,00 per danno emergente ed euro 15.275.500,00 per lucro cessante), oltre al danno all’immagine.
10. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 26.9.2019, la società ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale prot. n. QG/30360/2019 dell’1.8.2019 con la quale