TAR Firenze, sez. I, sentenza 2021-10-08, n. 202101286
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Testo completo
Pubblicato il 08/10/2021
N. 01286/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00707/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 707 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Cooperativa di Produzione Lavoro Parco di Oltregreve, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Cooperativa Agricola di Legnaia in Liquidazione Coatta Amministrativa, C R, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati G L C, I B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il primo in Firenze, piazza della Repubblica 2;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Commissario Liquidatore della Cooperativa Agricola di Leganaia in L.C.A. non costituito in giudizio;
nei confronti
Viridea S.r.l. Societa' Agricola, Flora Toscana Soc. Coop. Agricola, Gruppo Mati S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Francesca Santoro, Francesco Santarcangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di assegnazione definitiva del 3.5.2021 (rep. n. 160.3882 raccolta n. 25.713, roc. 28) nella parte in cui esclude la Coop. Oltregreve dall'assegnazione del ramo Sollicciano e dichiara aggiudicataria definitiva la cordata formata dalle società odierne controinteressate ovvero Viridea s.r.l. società agricola, Flora Toscana Soc. Coop. Agricola e Gruppo Mati s.r.l.,
- nonché dell'invito a presentare offerte irrevocabili migliorative relative al ramo di azienda di “Sollicciano” del 22 marzo 2021 nella parte in cui limita il diritto di prelazione in favore delle cooperative costituite da lavoratori della Coop. Legnaia e, in particolare, della clausola che limita tale diritto stabilendo che ai fini dell'esercizio della prelazione sia obbligatorio depositare una cauzione pari al 10% dell'offerta entro soli 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria,
- nonché di ogni altro atto presupposto e/o preordinato e/o connesso e/o consequenziale e/o esecutivo, anche se non conosciuto, comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi legittimi di parte ricorrente e, in particolare del diritto di prelazione della Coop. Oltregreve,
NONCHÉ PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.
delle resistenti al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 30 c.p.a., da quantificarsi in corso di causa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Cooperativa di Produzione Lavoro Parco di Oltregreve il 4/8/2021:
PER L'ANNULLAMENTO,
- del contratto di cessione dei beni relativi al ramo Sollicciano della Società cooperativa Agricola di Legnaia in lca, stipulato in data 20 luglio 2021 dinanzi al notaio dott. F D L, fra la Società cooperativa Agricola di Legnaia in lca e la Società consortile agricola di legnaia a responsabilità limitata, - nonché di ogni altro atto presupposto