TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-02-14, n. 202301013

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-02-14, n. 202301013
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202301013
Data del deposito : 14 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2023

N. 01013/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00404/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 404 del 2019, proposto da
Diagnostica Biomolecolare San Modestino S.r.l., C.D.M di Maria C Clemente &
C. S.a.s., Centro Diagnostico Analisi Sa.Ta. S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati A U M, L R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A U M in Nola, via Giordano Bruno 50;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M L S D C L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl 101 - Avellino 1, Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio;
Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

nei confronti

Istituti Diagnostici Riuniti Sc Arl, Analisi Clinico Chimiche e Batteriologiche De Vito, Ana. Cli. San. Dott. Salapete S.r.l, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) del decreto (di seguito “DCA”) del Commissario ad acta n. 84 del 31.10.2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 80 del 5 novembre 2018, avente ad oggetto “Limiti di spesa agli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2018 e altre disposizioni relative all'assistenza ospedaliera erogata dalle strutture private”, e di tutti i suoi allegati;

b) della nota del Commissario ad acta prot. 2648/C del 16.11.2018;

c) di ogni atto ai predetti connesso, sia esso presupposto che conseguenziale, ancorché non conosciuto e comunque lesivo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Commissario Ad Acta per L'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. R M P nell'udienza pubblica per lo smaltimento dell’arretrato del giorno 19 gennaio 2023, svoltasi con modalità telematica in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell’art. art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Le ricorrenti hanno impugnato gli atti in epigrafe, e segnatamente: a) il decreto (di seguito “DCA”) del Commissario ad acta n. 84 del 31.10.2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 80 del 5 novembre 2018, avente ad oggetto “Limiti di spesa agli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2018 e altre disposizioni relative all'assistenza ospedaliera erogata dalle strutture private”, e di tutti i suoi allegati;
b) la nota del Commissario ad acta prot. 2648/C del 16.11.2018;

A sostegno del ricorso, esse ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione del DCA n. 50/18;
difetto di istruttoria e di motivazione;
eccesso di potere;
2) violazione dei programmi operativi 2016-2018 approvati con

DCA

14/17;
difetto di motivazione e di istruttoria;
3) violazione dell’art.

8-sexies co. 8 d. lgs. n. 502/1992;
eccesso di potere;
4) insufficienza delle risorse assegnate rispetto al fabbisogno;
illegittimità costituzionale dell’art. 15 co. 14 d.l. n. 95/12;
eccesso di potere;
5) illegittimità della nota

ASL

Na Centro 1 prot. n. 8937 del 10.12.2018 per vizi propri;
violazione del DCA n. 84/18;
violazione del principio di proporzionalità;
6) violazione degli artt. 24 e 113 Cost.

Hanno chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.

Costituitesi in giudizio, la Regione Campania e il Commissario ad acta per l'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Il ricorso è stato inserito nel ruolo dell’udienza pubblica del 19 gennaio 2023, calendarizzata in attuazione delle Linee guida per lo smaltimento dell’arretrato negli uffici della giustizia amministrativa, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio di Stato dell’8 febbraio 2022, ai sensi del D.L. 80 del 2021, convertito dalla L. n. 113 del 2021.

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo parte ricorrente lamenta l'illegittimità del DCA n. 84/2018 per difformità del criterio di fissazione dei tetti spesa rispetto a quello prefigurato dal DCA n. 50/2018 fondato sul numero di residenti;
non si sarebbe tenuto conto della riorganizzazione per rete e sarebbe stato modificato il sistema dei controlli.

La censura non merita di essere condivisa.

Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la determinazione dei tetti di spesa è l'espressione di un potere di programmazione regionale caratterizzato da ampia discrezionalità nella previsione del dimensionamento e dei meccanismi di attribuzione delle risorse disponibili, con l'obiettivo di bilanciare molteplici e spesso contrapposti interessi di rilevanza anche costituzionale, come il contenimento della spesa in base alle risorse concretamente disponibili, l'esigenza di assicurare prestazioni sanitarie quantitativamente e qualitativamente adeguate agli assistiti, quelli delle strutture private operanti secondo logiche imprenditoriali, quelli delle strutture pubbliche vincolate all'erogazione del servizio nell'osservanza dei principi di efficienza e buon andamento (cfr., tra le tante, Cons. Stato, III, 7 dicembre 2021, n. 8161, ma anche

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