TAR Reggio Calabria, sez. I, ordinanza cautelare 2012-10-25, n. 201200175

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, ordinanza cautelare 2012-10-25, n. 201200175
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201200175
Data del deposito : 25 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00347/2012 REG.RIC.

N. 00175/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00347/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 347 del 2012, proposto da:

M C G, rappresentato e difeso dall'avv. S G, con domicilio eletto presso A C Ing. in Reggio Calabria, via G. De Nava,127;

contro

U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le R.Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento avente per oggetto “informazione ex art. 10 d.p.r. n. 252/1998”, emesso dalla prefettura - u.t.g. di reggio calabria con prot. n. 45708 in data 07.02.2012, comunicato alla ricorrente con nota 18.04.2012 della stazione unica appaltante provinciale di reggio calabria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

- rilevato che il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus boni juris, anche all’esito della disposta istruttoria, in specie a fronte della consistenza degli elementi di fatto posti a fondamento del provvedimento impugnato;

- atteso che sussistono giusti motivi, anche in considerazione della disposta istruttoria, per compensare le spese della presente fase.

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