TAR Roma, sez. III, sentenza 2015-12-03, n. 201513675

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2015-12-03, n. 201513675
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201513675
Data del deposito : 3 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 13051/2014 REG.RIC.

N. 13675/2015 REG.PROV.COLL.

N. 13051/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13051 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G B, rappresentata e difesa dall'avv. D T, con domicilio eletto in Roma, Viale delle Milizie, 1;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- dell'art. 2 del D.M. 526 del 30.6.2014 emanato per la costituzione delle graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM, nella parte in cui non contempla, ai fini della maturazione del requisito dei tre anni accademici di docenza, anche l'insegnamento svolto presso istituzioni estere di pari livello nell'ambito dell'U.E.;

- della graduatoria provvisoria pubblicata sul sito istituzionale il 6 ottobre 2014, indicativa dei nominativi ammessi alla graduatoria nazionale costituita in forza del predetto D.M. n. 526/2014 limitatamente alla classe di insegnamento COMA/16 (Canto rinascimentale barocco – prima fascia);

- delle linee guida reg. 1083 del 10.9.2014 con riferimento al punto 2, ove viene escluso, ai fini del conseguimento del requisito minimo di ammissione, il servizio prestato all’estero;

nonché con successivo ricorso per motivi aggiunti

- per l’annullamento, per quanto di interesse, della graduatoria definitiva pubblicata in data 28.10.2014 sul sito internet istituzionale che indica i nomi degli ammessi alla graduatoria nazionale sulla base del D.M. 526/2014, per la classe di insegnamento COMA/16 (Canto rinascimentale barocco) e per il conseguente inserimento della ricorrente nella graduatoria medesima;

- del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di formazione delle graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM ai sensi del D.M. 526/2014 – graduatoria di COMA/16, pubblicato sul sito istituzionale in data 31.10.2014, recante la seguente motivazione: “il servizio dichiarato ai fini del requisito di ammissione è stato svolto all'estero”;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2015 il dott. C V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso notificato al MIUR in data 21 ottobre 2014 e depositato entro il termine di rito la ricorrente ha impugnato il D.M. del 30.6.2014, n. 526, emanato ai fini della costituzione delle graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 19 D.L. 12 settembre 2013, n. 104, disciplina i requisiti per l’ammissione nelle suddette graduatorie nella parte in cui (all’art. 2) non contempla, ai fini della maturazione dei tre anni accademici di docenza, “l’insegnamento svolto presso istituzioni estere di pari livello nell’ambito dell’Unione Europea”.

Con il medesimo ricorso è stata impugnata la graduatoria provvisoria - pubblicata sul sito istituzionale il 6 ottobre 2014, contenente i nominativi degli ammessi alla graduatoria nazionale costituita in forza del citato D.M. 526/2014 - limitatamente alla classe di insegnamento COMA/16 (Canto rinascimentale barocco) e per la parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente nonché le linee guida reg. 1083 del 10/09/2014 con riferimento al punto 2, ove viene escluso, ai fini del conseguimento del triennio di insegnamento minimo richiesto per l’ammissione alla procedura valutativa, il servizio prestato all’estero.

Al riguardo sono stati dedotti i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 45 del TFUE, dell’art. 3 del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 n. 492 nonché dell’art. 38 D.Lgs. 165/2001; disparità di trattamento.

Sostiene la ricorrente che l'art. 2 del D.M. 526/2014 (che disciplina i requisiti minimi di ammissione alle graduatorie AFAM di cui all’art. 19 D.L. n. 104 del 2013), non avendo previsto che, per la maturazione del requisito minimo relativo all’aver maturato tre anni accademici di insegnamento, siano validi anche gli anni di docenza svolti presso istituzioni di pari livello nell’ambito dell’Unione Europea, avrebbe violato il principio di libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, di cui all’art. 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 26.10.2012 e l’art. 3 del Regolamento n. 492 adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 5 aprile 2011, come affermato dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza 12.5.2005 emessa nel procedimento C-278/03. L'esclusione della ricorrente dalla graduatoria, inoltre, violerebbe il principio costituzionale di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e, in particolare, il divieto di disparità di trattamento rispetto a situazioni giuridiche soggettive analoghe o assimilabili, tenuto anche conto del fatto che, in precedenza, il M.I.U.R., nel dettare i requisiti di partecipazione alla precedente procedura per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione di incarichi a tempo determinato (analoga alla presente), bandita

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