TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-05-30, n. 202309231

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-05-30, n. 202309231
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202309231
Data del deposito : 30 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2023

N. 09231/2023 REG.PROV.COLL.

N. 11572/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11572 del 2022, proposto da Napoli Bingo S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Pasquale Frisina e Caterina Mercurio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



per l'annullamento

1. - dei provvedimenti dell’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – DIREZIONE GIOCHI – UFFICIO BINGO del 23.09.2022, prot. n. 431103/RU [doc. n. 1] e prot. n 431107/RU [doc. n. 2], comunicati in data 28.09.2022, con i quali, con riferimento al periodo di totale chiusura dell’attività del gioco del «Bingo», in dipendenza della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da COVID 19, è stato chiesto alla ricorrente - sotto comminatoria dell’escussione delle garanzie prestate e dell’applicazione delle sanzioni a titolo di penale, previste nell’atto integrativo della concessione - l’assolvimento, entro il termine di quindici giorni, del versamento di quanto dovuto a titolo di canone di «proroga tecnica», in relazione n. 243;

2. - di ogni altro atto, ancorché non cognito, che sia o possa considerarsi presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale al provvedimento suimpugnato, ivi compresa la nota dell’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – DIREZIONE GIOCHI – UFFICIO BINGO del 12/01/2021, prot. n. 12254/RU, indirizzata indistintamente a tutti i concessionari del gioco del «Bingo» con la richiesta di comunicare la loro volontà di aderire alla possibilità di versamento rateale del canone di «proroga tecnica», per l’indicato semestre, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 1130-1133, della L. 30/12/2020 n. 178 (la «Legge di Bilancio 2021») [doc. n. 3];

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La ricorrente svolge attività di gestione di sale dedicate al gioco del bingo in forza di concessioni in regime di c.d. proroga tecnica la cui efficacia è stata prorogata in attesa dello svolgimento delle procedure selettive per la riattribuzione delle concessioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

L’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che, nelle more dell’indizione di nuove procedure selettive per l’affidamento delle concessioni per il gioco del bingo di volta in volta rinviate, i titolari delle concessioni in scadenza dal 2013 al 2020 che intendono partecipare al bando di gara, continuino a svolgere l’attività, a fronte di un corrispettivo pari a “ euro 7.500, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni ”.

La società ricorrente ha impugnato le note in epigrafe, con le quali l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha richiesto il pagamento del canone concessorio mensile pari a € 7.500,00 (aumentato a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1047, legge n. 205/2017) per il periodo che va dal mese di novembre 2020 al mese di maggio 2021 poiché, si afferma, sebbene in questo periodo l’attività di gestione della sala di gioco del bingo sia stata interrotta a causa dei provvedimenti adottati per fronteggiare la pandemia da Covid-19, “ non è stata emanata alcuna altra norma che esplicitamente sospendesse per questo ulteriore periodo il pagamento dei canoni mensili del Bingo ”.

La ricorrente contesta l’ an , ossia la debenza del canone mensile richiesto, stabilito dal legislatore per il periodo della c.d. proroga tecnica delle concessioni in scadenza, affidando il ricorso a specifici motivi di gravame diffusamente esposti nell’atto introduttivo del giudizio.

La difesa erariale ha eccepito il difetto di giurisdizione in quanto la controversia avrebbe “ un contenuto meramente patrimoniale che non richiede l’esercizio di poteri discrezionali da parte dell'Amministrazione ”, il che deporrebbe nel senso della giurisdizione del giudice ordinario in applicazione dell’art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a. Inoltre, ha eccepito l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse in quanto gli atti impugnati sarebbero delle semplici diffide aventi lo scopo di mettere a conoscenza il loro destinatario dei profili di carenza/illegittimità riscontrati nella condotta e di assegnare un termine per provvedere a colmare le carenze od eliminare le illegittimità; quindi non si tratterebbe di atti immediatamente lesivi della sfera giuridica del soggetto intimato.

Nel merito, ha replicato puntualmente alle censure sollevate, instando per la reiezione del ricorso.

La Sezione con l’ordinanza cautelare ha stabilito che “ al lamentato pregiudizio possa ovviarsi sospendendo, nelle more della definizione della presente controversia, l’efficacia del gravato provvedimento di intimazione di pagamento dei canoni concessori riferiti ai mesi da novembre 2020 a maggio 2021, comunque stabilendo, a garanzia degli interessi patrimoniali dell’amministrazione, che la ricorrente proroghi fino al 31 dicembre 2023 la polizza fideiussoria, già prestata ma di prossima scadenza, a garanzia dei canoni richiesti, con l’avvertenza che la mancata prestazione di tale garanzia comporterà l’automatica perdita di efficacia della disposta misura cautelare ”.

La ricorrente ha adempiuto a quanto disposto con l’ordinanza cautelare.

All’udienza del 10 maggio 2023, dopo la discussione di rito, la causa è stata trattenuta in decisione.

L’eccezione di difetto di giurisdizione va respinta.

Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 7, comma 1 e 133, comma 1, lett. c), c.p.a., in

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