TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2016-11-24, n. 201600331

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2016-11-24, n. 201600331
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201600331
Data del deposito : 24 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2016

N. 00331/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00268/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 268 del 2010, proposto da:
S S, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dapprima dagli avvocati P P (C.F. PLTPTR47A22H236Y) e A B (C.F. BRALND75L10A952H), con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Bolzano, via Alto Adige, n. 40, e successivamente dagli avvocati R d P (C.F. DPRRRT63A61F187Z) e G G (C.F. GSTGHR41T16A952C), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Bolzano, via Sernesi, n. 34/1;

contro

Comune di Bolzano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati G A (C.F. GSTGRN66L43B220P), B M Ga (C.F. GDCBCM67R70A952G), Alessandra Merini (C.F. MRNLSN67E62A952I) e Laura Polonioli (C.F. PLNLRA71C64A952S), con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale, in Bolzano, vicolo Gumer, n. 7;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

1) dell’ordinanza di rimozione e rimessa in pristino n. 13/2010 dd. 2.9.2010, notificata alla S S in data 13.9.2010;

2) della lettera prot. n. 3026/10 dd. 13.1.2010, con la quale veniva comunicato alla S S l’avvio del procedimento per l’emissione di “ingiunzione di rimessa in pristino riguardante l’abusiva realizzazione di alcuni fabbricati (serre) con destinazione magazzino ad uso terziario” in pf. 7/4, C.C. Dodiciville;

nonché di ogni altro ulteriore atto infraprocedimentale, connesso, collegato o presupposto, anche se non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano;

Vista l’ordinanza cautelare n. 202/2010;

Vista l’ordinanza collegiale n. 413/2011;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2016 la consigliere L P L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società S S presentava al Comune di Bolzano, in data 10 dicembre 2004, domanda di sanatoria di violazioni edilizie, ai sensi della legge provinciale 19 ottobre 2004, n. 6.

L’istanza aveva per oggetto la sanatoria della costruzione esistente in zona agricola sulla p.f. 7/4, C.C. Dodiciville, costituita da alcuni corpi di fabbrica (ex serre), realizzati nel 1958, aventi strutture portanti in carpenteria metallica, collegati tramite una costruzione in muratura, e la sanatoria della modifica della destinazione d’uso da serre a magazzini ad uso terziario, avvenuta nel 2000.

La perizia allegata alla domanda evidenziava che le costruzioni (occupanti una superficie di mq 487,29 e utilizzate come “magazzini per deposito terziario con esclusione del commercio al dettaglio”) sono costituite da “murature perimetrali in laterizio intonacato o in blocchi di cemento a vista, appoggiate su fondazioni continue in calcestruzzo e con parte superiore realizzata con tamponamenti in pannelli vetrati. La copertura, anch’essa costituita da pannelli vetrati, è in gran parte impermeabilizzata con una guaina bituminosa con presenza di lucernari in falda per la ventilazione dei locali”.

Nell’istanza era precisato che la costruzione risaliva al 1958 e che il vincolo indiretto di tutela storico - artistica sulla p.f. 7/4 era stato apposto soltanto nel 1993, e, perciò, il rilascio della concessione edilizia in sanatoria non era subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo di tutela (doc. 3 della ricorrente).

Il referto del tecnico comunale del 23 agosto 2006 segnalava che “la destinazione di magazzino ad uso terziario non è dimostrabile”, che i tetti delle costruzioni erano stati coperti con una guaina bituminosa e che “da una lettera dell’avvocato v W, che scrive per incarico di confinanti della particella in questione, la copertura risulta essere stata rivestita dopo il termine del condono (31.3.2002)”. Inoltre, il tecnico rilevava che le “serre” si trovano in “zona di rispetto paesaggistico (serve l’autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo) con vincolo indiretto di tutela artistica posto nel 1993, data successiva all’anno di costruzione delle opere in oggetto usate come serre” (allegato al doc. 7 del Comune).

Nella seduta del 30 agosto 2006 la Commissione edilizia comunale, rilevata la presenza di “numerosi e fondamentali elementi per il totale rigetto della domanda di condono”, esprimeva parere negativo all’accoglimento della domanda (doc. 7 del Comune).

In data 11 aprile 2007 l’Ufficio Beni architettonici ed artistici della Provincia autonoma di Bolzano, esprimeva parere “assolutamente negativo” alla domanda di sanatoria (doc. 4 del Comune).

La Commissione edilizia comunale, nella seduta del 9 maggio 2007, confermava il proprio parere negativo, dopo aver preso atto del sopra citato parere provinciale (doc. 3 del Comune).

Con provvedimento del 19 giugno 2007 l’Assessore comunale competente respingeva la domanda di sanatoria, sulla base delle seguenti considerazioni: “…dal punto di vista urbanistico la zona è verde agricolo. Tale tipologia di intervento non è ammessa, neppure ai sensi dell’art. 107, comma 24 della L. P. 13/97;
in tale zona sono legittime costruzioni ad uso ortofloricolo (serre), ma sono escluse del tutto le nuove costruzioni con destinazione terziaria.

Ad ulteriore chiarimento si precisa anche che i manufatti degli impianti ad uso ortofloricolo in verde agricolo non sono assimilabili ai fabbricati rurali, e quindi, ai sensi del comma 23 dell’art. 107 precedentemente citato, non sono suscettibili di trasformazioni che comportino un uso differente da quello agricolo;
da ciò ne discende che l’eventuale cessazione di attività ortofloricola comporta la piena decadenza di legittimità dei fabbricati adibiti a tale uso, con conseguente obbligo di ripristino della destinazione agricola dei fondi;

- ai sensi del piano paesaggistico del Comune di Bolzano vige nella zona in questione un divieto assoluto di erigere o ampliare qualsivoglia costruzione (art. 2 punto 1 del

DPGP

30.4.1998, n. 377);

- dal punto di vista storico monumentale: la particella fondiaria originaria è stata posta sotto vincolo diretto ai sensi della l. 20 giugno 1909, n. 364 e relativo regolamento di esecuzione R. D. 30 gennaio 1913, n. 363, con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 20 giugno 1951;

- la particella fondiaria originaria è stata inoltre successivamente posta sotto vincolo indiretto con DPGP n. 4010 del 12.7.1993: l’areale interessato è stato previsto quale zona di rispetto della residenza ‘Gerstburg’. Per cui è interdetta ogni attività edilizia sulla particella in oggetto, al fine di tutelare gli immediati dintorni della residenza rinascimentale. Alla costruzione in oggetto sono state apportate modifiche sostanziali, le quali hanno alterato la destinazione d’uso agricola successivamente al 2000, quando l’anzidetto vincolo era già vigente, e quindi il manufatto in questione è da considerarsi attualmente integralmente abusivo;

- vi sono delle gravissime incongruenze ed incompletezze nelle dichiarazioni rese ed esattamente: quanto realizzato, relativamente alla asserita trasformazione da serra a magazzino, tramite un’artificiosa posa in opere di una guaina bituminosa sulla copertura della stessa contrasta inequivocabilmente sia con altra documentazione progettuale già in possesso di codesta Amministrazione - ed esattamente la DIA 100/2002 - sia con reperti aerofotografici ufficiali del Comune.

La trasformazione di cui si chiede la sanatoria risulta posteriore alla data di ammissibilità sancita dalla L.P. n. 6/2004.

Un tanto risulta rafforzato dalle dichiarazioni presentate a codesta Amministrazione da parte dei confinanti;

- a conferma dell’alto interesse anche storico documentale della zona il lotto in questione è stato ricompreso nella tutela degli insiemi con delibera del Consiglio comunale n. 35/22726 del 23.3.2005 e l’intervento in oggetto viola gli elementi costitutivi dell’Insieme e vi sarebbe pertanto palese incompatibilità anche secondo questo regime;

- la richiesta appare peraltro assai pretestuosa anche in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3559/2004, con la quale è già stata respinta l’istanza di riconoscimento della destinazione residenziale di completamento B7 alle particelle in discussione.

In tale decisione (definitiva e di ultimo grado) viene riconosciuta la classificazione di zona verde privato e in parte - più esattamente limitatamente alla particella di cui alla domanda di sanatoria - di zona di verde agricolo.

Questo in virtù dell’effettiva destinazione (vivai e vigneti).

I giudici di primo e secondo grado hanno infine inequivocabilmente confermato la correttezza della procedura adottata, che ha valutato tutti gli interessi coinvolti (n.d.r: va precisato che il Consiglio di Stato, con la sentenza della Sez. VI, n. 3559 del 2004, aveva confermato la sentenza di questo Tribunale n. 200 del 2002 e ritenuto non illegittima la classificazione delle pp. ff. nn. 5/4 e 7/4 come verde agricolo con tutela paesaggistica, in considerazione dell’effettiva destinazione della zona a serre e vigneti, e non illegittimo quindi il rigetto delle osservazioni delle comproprietarie delle pp. ff. 5/4 e 7/4, lì ricorrenti, dirette a far riconoscere l’area quale zona residenziale di completamento B7);

- la legge provinciale 19 ottobre 2004, n. 6, non da ultimo, fa pieno riferimento alla legge provinciale 21 gennaio 1987 n. 4, la quale stabiliva la non suscettibilità assoluta di sanatoria per le opere che siano in contrasto con i vincoli preesistenti imposti da leggi statali e provinciali, nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici, ambientali e idrogeologici.

A conferma delle motivazioni ostative al rilascio della predetta concessione è pervenuto pure parere assolutamente negativo da parte dell’Ufficio beni architettonici ed artistici della Provincia Autonoma di Bolzano di data 11.4.2007 prot. n. 36.11.01/55476, che rileva il vincolo di tutela storico - artistica al fine di salvaguardia dell’immediato intorno della residenza Gerstburg ed il divieto assoluto di edificazione gravante sulle pp. ff. 5/4 e 7/4.

È stata constatata la carenza del parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.

Si precisa, infine, che ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (recante “Tutela delle cose d’interesse artistico o storico”) così come ai sensi dell’art. 20 del d. lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”):

- i proprietari di tali immobili hanno in ogni caso il vincolo di non demolire o restaurare, nonché di non cambiare le destinazioni d’uso previste, in contrasto con le caratteristiche storiche ed artistiche, e

- i beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione” (doc. 2 del Comune).

La società ricorrente impugnava il diniego di sanatoria davanti a questo Tribunale (ricorso n. 283/2007). Con sentenza n. 341/2009, depositata il 29 luglio 2009, il ricorso veniva rigettato, perché ritenuto infondato.

Contro la citata sentenza la società ricorrente presentava appello al Consiglio di Stato (ricorso n. 1325/2010).

Nel frattempo, il Comune di Bolzano, dopo aver disposto in data 3 dicembre 2009 un sopralluogo e accertato da parte del Servizio Controllo costruzioni il permanere in loco dei manufatti abusivi de quibus, aveva avviato il procedimento di cui all’art. 81 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, per l’emissione dell’ingiunzione di rimessa in pristino, dandone comunicazione alla società ricorrente (doc. 12 del Comune).

In data 9 febbraio 2010 pervenivano al Comune di Bolzano le osservazioni della società ricorrente, contenenti la richiesta di sospensione del procedimento amministrativo, in attesa della decisione del Consiglio di Stato sull’appello presentato dalla ricorrente avverso la citata sentenza di questo Tribunale n. 341/2009 (doc. 14 del Comune).

Il Servizio Controllo costruzioni effettuava un nuovo sopralluogo in data 13 maggio 2010 (doc. 13 del Comune).

Con l’impugnata ordinanza n. 13/2010 del 2 settembre 2010 il Sindaco di Bolzano ingiungeva alla società ricorrente di rimuovere le opere abusive che si trovano sulla p.f. 7/4, in C.C. Dodiciville, ripristinando lo stato dei luoghi (doc. 15 del Comune).

A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

1. “Violazione del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione, fatto valere anche sotto l’aspetto della violazione dell’art. 91 della Costituzione”;

2. “Illegittimità dei provvedimenti impugnati per illegittimità derivata”:

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