TAR Lecce, sez. II, sentenza 2018-12-13, n. 201801872
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Pubblicato il 13/12/2018
N. 01872/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01249/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1249 del 2013, proposto da
M R, rappresentato e difeso dall'avvocato E T, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R.,
ex
art. 25 c.p.a.;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso,
ex lege
, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliato;
per l'annullamento
del decreto n. 48-2013-16201/DS08 del 9 maggio 2013 del Direttore Generale del Personale e della Formazione - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con cui è stata disposta la sospensione dal servizio del ricorrente ai sensi dell’art. 4 L. n. 97 del 2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2018 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori avv. dello Stato G. Matteo;
Ritenuto che il ricorso vada dichiarato improcedibile perché, con memoria depositata il 17 marzo 2018, parte ricorrente, in ragione della sua riammissione in servizio, ha sostanzialmente dichiarato di non avere più interesse al ricorso;
Ritenuto che il predetto esito in rito giustifichi la compensazione delle spese di lite;