TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2014-10-24, n. 201410688
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Testo completo
N. 10688/2014 REG.PROV.COLL.
N. 10609/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10609 del 2013, proposto da:
COREVE - Consorzio Recupero Vetro, O-I Manufacturing Italy s.p.a. e Saint-Gobain Vetri s.p.a., in persona dei loro rappresentanti legali, rappresentati e difesi dagli avv.ti A C, P F, T M e A L, con domicilio eletto presso Studio Legale Gianni,Origoni,Grippo&Partners in Roma, via delle Quattro Fontane N.20;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;;
nei confronti di
Sarco s.r.l., in persona del suo rappresentante legale, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto 26 aprile 2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2013, recante approvazione dello schema tipo dei consorzi per la gestione degli imballaggi;
- della nota del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. prot. 004260 GAB del 12.8.2013, avente ad oggetto “Approvazione dello schema tipo dello statuto dei Consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi ai sensi dell’art. 223, comma 2, del D.lgs. 152/2006. Efficacia statuti previgenti e termini di adeguamento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il dott. A V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Costituisce oggetto prioritario d’impugnativa, nel ricorso all’esame, da parte del COREVE - Consorzio Recupero Vetro e delle società consorziate di produttori O-I Manufacturing Italy s.p.a. e Saint-Gobain Vetri s.p.a., il decreto in data 26.4.2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adottato di concerto con il Ministro per lo Sviluppo Economico, pubblicato in G.U. n. 176 del 29.7.2013, recante “Approvazione dello schema tipo dello statuto dei Consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi”, con l’allegato schema - tipo dello statuto stesso.
Il provvedimento impugnato ha base normativa nell’art. 223 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” (d’ora in poi TUA), secondo le modifiche ad esso apportate dall’art. 2, comma 30-quater, del D.Lgs. n. 4/2008. Stabilisce dunque, tra l’altro, il predetto art. 223, che: “I produttori che non provvedono ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), costituiscono un consorzio per ciascun materiale di imballaggio di cui all'allegato E della parte quarta del presente decreto, operante su tutto il territorio nazionale” e che ai consorzi predetti “possono partecipare i recuperatori, ed i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi” (comma 1); che detti consorzi (comma 2) “hanno personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro e sono retti da uno statuto adottato in conformità ad uno schema tipo, redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2008, conformemente ai principi del decreto e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore”; che lo statuto adottato o adeguato secondo lo schema – tipo deve essere trasmesso, entro termini espressamente indicati, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva di concerto con il Ministro delle attività produttive (e del Ministero dell’economia e delle finanze per gli statuti da adeguare), oppure, ove ravvisi motivi di legittimità o di merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con le relative osservazioni; che debbono seguire da parte del Consorzio le modifiche richieste, altrimenti queste sono apportate d’ufficio con decreto ministeriale; che inoltre (sempre comma 2) “nei consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio”.
Ad avviso dei ricorrenti, lo schema tipo di statuto allegato al decreto del 26.4.2013 contiene previsioni di dettaglio non compatibili con uno strumento di massima quale lo schema predetto dovrebbe essere e che non rispondono pienamente ai principi e alle previsioni del TUA, non consentendo quindi il raggiungimento degli obiettivi di raccolta e riciclo nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza oltre che di libera concorrenza.
E dunque il COREVE, premesso di operare attualmente all’interno del sistema del recupero degli imballaggi, secondo lo Statuto approvato con Decreto del 15.7.1998 del Ministero dell’Ambiente e del Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato, e secondo il relativo regolamento consortile, fa presente, nel ricorso introduttivo, che le imprese ad esso Consorzio aderenti sono distinte nelle seguenti categorie: a) Produttori di imballaggi in vetro (quota 85%); utilizzatori che producono o importano imballaggi in vetro (quota 15%). Assumendo di aver interesse alla rimozione dell’impugnato decreto (che è stato trasmesso al consorzio istante, per l’adeguamento, con la nota, impugnata anch’essa, del 12.8.2013), dovendo altrimenti modificare radicalmente le proprie regole organizzative e gestionali, con diversa distribuzioni di ruoli e responsabilità e con possibili difficoltà di conseguimento degli obiettivi ad esso attribuiti dall’art. 223 TUA, e violazione quindi dei suddetti principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, i ricorrenti propone avverso il ripetuto Decreto i seguenti motivi di gravame:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della L. 400/1988 e dell’art. 223 del D.Lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 della Costituzione. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare falsità di causa, falsità dei presupposti, sviamento di potere, incompetenza.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 223 TUA sotto altro profilo. Violazione falsa applicazione degli artt. 41 della Costituzione e degli artt. 2602 e seg. del codice civile. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, sviamento di potere, incompetenza.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 223 TUA sotto altro profilo. Violazione falsa applicazione degli artt. 41 della Costituzione e degli artt. 2602 e seg. del codice civile. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 della L. n. 241/1990. Violazione del principio di proporzionalità e irragionevolezza e dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare falsità di causa e sviamento di potere.
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 220 e 221 e dell’art. 223 TUA sotto altro profilo. Violazione della direttiva 94/62 CE. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare travisamento dei fatti, falsità dei presupposti, contraddittorietà e illogicità, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e degli artt. 3 e 97 Cost.
5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 217 e seg. e dell’allegato E alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione della direttiva 94/62 CE sotto altro profilo. Eccesso di potere per travisamento e ingiustizia manifesta.
6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 223 del D.Lgs. 152/2006 sotto altro profilo. Eccesso di potere per illogicità manifesta.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio e ha prodotto articolate memorie difensive, mentre i Consorzio ricorrente hanno replicato, insistendo nei propri assunti.
La causa è passata in decisione all’udienza del 10 luglio 2014.
DIRITTO
Innanzitutto i ricorrenti deducono l’assenza di potere regolamentare dell’Autorità statale nella formazione dello statuto tipo dei Consorzi per la gestione degli imballaggi, poiché la norma di riferimento, l’art. 223 del D.Lgs. n. 152/2006, non definisce tale l’atto interministeriale di approvazione dello schema statutario da valere per tutti i predetti Consorzi. Laddove, peraltro, fosse possibile astrattamente attribuire tale potestà allo Stato, sarebbe stato necessario seguire il modello di regolamento