TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-05-31, n. 202301745

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-05-31, n. 202301745
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301745
Data del deposito : 31 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2023

N. 01745/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01788/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1788 del 2020, proposto da
L M, rappresentata e difesa dall'avvocato A F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Amministrazione Autonoma dei Monopoli, Ministero Economia e Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Ognina 149;



nei confronti

L M, C S e M P, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

del provvedimento n. 51550 in data 1 settembre 2020 dell’Ufficio Regionale dei Monopoli di Stato di Catania, con cui è stata respinta la richiesta dell’interessata per l’istituzione di una rivendita speciale.

Visti tutti gli atti della causa e le difese delle parti, come in atti o da verbale;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2023 il dott. D B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 51550 in data 1 settembre 2020 dell’Ufficio Regionale dei Monopoli di Stato di Catania, con cui è stata respinta la richiesta dell’interessata per l’istituzione di una rivendita speciale.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) la ricorrente è titolare di un impianto di distribuzione carburanti sito in Castiglione di Sicilia, nella Via Cipollata 3, località Mitogio, all’interno della quale insiste un locale bar; b) con istanza del 17 giugno 2020 la ricorrente ha chiesto l’istituzione di una rivendita speciale di generi di monopolio presso tale locale; c) l’Amministrazione, tuttavia, ha respinto la domanda con il provvedimento in questa sede impugnato.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l’Amministrazione ha ritenuto che nella specie non fossero stati rispettati i parametri dimensionali minimi previsti dal combinato disposto del decreto ministeriale n. 38/2013 e del decreto legge n. n. 98/ 2011, convertito in legge n. 111/ 2011, nonché il criterio delle distanze tra rivendite previsto dal medesimo decreto ministeriale, come modificato dalla legge n. 37/2019 (200 metri come distanza minima fra rivendite e rapporto di una rivendita - ordinaria o speciale - ogni 1500 abitanti); b) tuttavia, per le rivendite speciali non rileva la distanza di 200 metri dalla più vicina rivendita; c) inoltre, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento di diniego, la superficie del locale è superiore ai 50 metri quadri previsti dall’art. 6 del decreto ministeriale n. 38/2013, come risulta dalla perizia giurata versata in atti; c) al riguardo deve evidenziarsi che il menzionato art. 6, quarto comma., dispone che “per superficie utile minima si intende lo spazio dedicato alla vendita al pubblico al netto della superficie dei locali destinati a servizi quali magazzino, spogliatoio e servizi igienici”; d) la legge n. 37/2019 - art. 4, primo comma, lettera a, punto 2 - ha sostituito l’espressione “produttività minima”, riportato all’art. 24, comma 42, lettera b, del decreto legge n. 98/2011, con

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