TAR Catania, sez. III, ordinanza cautelare 2016-10-20, n. 201600775
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Pubblicato il 20/10/2016
N. 00775/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01505/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1505 del 2016, proposto da:
Clean Up s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G P C.F. PPPGNN70P13C351Y, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, v.le Vittorio Veneto, 59;
contro
Comune di Aci Sant'Antonio non costituito in giudizio;
U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti di
Senesi S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Gitto C.F. GTTGPP68H19C351S, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale XX Settembre, 28;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-della determina n° 719 del 22-6-2016, con la quale il Capo del III° Settore Tecnico del Comune di Aci Sant'Antonio ha aggiudicato definitivamente la gara d'appalto per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nell'ARO del Comune di Aci Sant’Antonio;
-della comunicazione resa ai sensi dell'art. 79 c. 5 d.lgs 163/2006;
-del verbale n° 16 reso dall'UREGA in data 19-4-2016 e dei verbali di gara nella parte in cui non escludono l’offerta della Senesi e non esplicitano la concreta attribuzione dei punteggi ai diversi concorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Catania e di Senesi S.p.A.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Senesi Spa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 la dott.ssa G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, impregiudicata ogni più approfondita valutazione anche del ricorso incidentale nella sede di merito, le censure del ricorso principale non appaiono, prima facie , assistite da sufficienti profili di fondatezza;
Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata tutela cautelare;