TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-05-31, n. 202411172

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-05-31, n. 202411172
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202411172
Data del deposito : 31 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2024

N. 11172/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05519/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5519 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Azzeroco2 s.r.l. e Decathlon Italia s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati M F e R F, con domicilio eletto presso lo studio R F in Roma, via Flaminia 56;



contro

Gestore Servizi Energetici – Gse s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Piero D'Amelio, G C S, M A F, A P e E Rulli, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni C. Sciacca in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti depositati il 21 novembre 2023 :

del provvedimento n. GSE/P20170025404 del 17 marzo 2017, notificato il 21 marzo 2017, con il quale il Gestore dei Servizi Energetici GSE s.p.a. ha comunicato che la RVC n. 0444565096514R515_rev 1-1#2, presentata da AzzeroCO2 Srl, non può essere accolta;

di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso, conseguente quand'anche sconosciuto;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 6 febbraio 2024 :

del provvedimento notificato alla AzzeroCO2 s.r.l. via pec in data 6 dicembre 2023 con il quale il GSE ha comunicato che “ l'istanza (di applicazione dell'art. 56 comma 8 del DL 16.7.2020 n. 76) diretta all'annullamento dei provvedimenti prot. GSE/P20170025404 del 17 marzo 2017 e prot. GSE/P20190037964 del 2 maggio 2019 è improcedibile e comunque inammissibile e non accoglibile ”;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore Servizi Energetici – Gse s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 8 marzo 2024 il dott. A G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il 24 dicembre 2013 AzzeroCO2 s.r.l. ha presentato al GSE la Proposta di Progetto e Programma di Misura (di seguito anche PPPM) n. 0444565096513T184, avente a oggetto « la riqualificazione energetica del sistema di illuminazione interna di 5 punti vendita di [Decathlon Italia s.r.l.]» attuata mediante « la sostituzione del vecchio sistema di illuminazione costituito da neon T8 - 58W con dei neon modello LUMILUX T5 HE - 35 W 840 Cool White, accoppiati con il sistema L4S della IMOON » e che prevedeva un risparmio annuo pari a « 76 tep di energia elettrica ».

2. Con nota 15 gennaio 2014, l’ENEA – incaricata dal GSE di valutare la predetta PPPM ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.M. 28 dicembre 2012 – ha evidenziato che la stessa era carente dei requisiti richiesti dal medesimo D.M. 28 dicembre 2012 e dalle Linee Guida di cui alla delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gase EEN 9/11, e ha conseguentemente richiesto ad AzzeroCO2 s.r.l. di « indicare le procedure adottate in caso di perdita dei dati ed il periodo massimo oltre il quale i risparmi afferenti a tale periodo non saranno presi in considerazione (tipicamente non superiore a 15 giorni) » e a « prevedere delle verifiche periodiche del funzionamento ».

3. In data 24 gennaio 2014, AzzeroCO2 s.r.l. ha riscontrato la richiesta istruttoria.

4. Con provvedimento del 28 febbraio 2014, il GSE ha approvato la predetta PPPM, riservandosi di « effettuare i necessari controlli per la verifica della regolare esecuzione delle iniziative, della loro conformità al progetto approvato e alle Linee Guida in vigore alla data di presentazione del progetto, della completezza e regolarità della documentazione da conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita tecnica delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nella proposta in oggetto ».

5. In data 22 dicembre 2014, l’operatore economico ha presentato la prima Richiesta di Verifica e Certificazione dei Risparmi (RVC), relativa al periodo 20 aprile 2014 – 31 ottobre 2014, chiedendo il riconoscimento dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE).

6. Con nota del 17 marzo 2015, il GSE ha richiesto ad AzzeroCO2 s.r.l. « di trasmettere i certificati di collaudo degli impianti realizzati o, in ogni caso, documentazione idonea a verificare la data di prima attivazione dei progetti », nonché « di trasmettere i certificati di collaudo della strumentazione di misura o, in ogni caso, documentazione idonea a verificare la data di inizio del periodo di monitoraggio », nonché ancora « di trasmettere documentazione idonea a dimostrare la corretta individuazione dell’addizionalità degli interventi proposti ».

7. In data8 aprile 2015, AzzeroCO2 s.r.l. ha prodotto documentazione integrativa.

8. A seguito della ricezione della documentazione, il GSE ha quindi accolto la prima RVC (riconoscendo ad AzzeroCO2 s.r.l. n. 65 TEE di tipo I) riservandosi sempre di effettuare i controlli e le verifiche previste dalla normativa di riferimento.

9. In data 2 luglio 2015, AzzeroCO2 s.r.l. ha presentato la seconda RVC (relativa al periodo 1 novembre 2014- 30 aprile 2015).

10. Con nota del 30 luglio 2015, il GSE ha osservato che « in relazione al quadro 2 – Informazioni generali sul progetto, nella documentazione presentata manca il collaudo illuminotecnico degli impianti da cui risulti la compatibilità con i parametri illuminotecnici … prescritti dalla norma UNI EN 12464-1 » e ha quindi chiesto all’operatore economico – ai fini di decidere sulla seconda RVC – di produrre i predetti « documenti di collaudo » e una « dichiarazione riassuntiva rilasciata da un tecnico abilitato sull’osservanza della sopracitata norma ».

11. In data 2 luglio 2015, AzzeroCO2 s.r.l. ha riscontrato la richiesta del GSE.

12. A seguito della ricezione della documentazione richiesta, con provvedimento del 13 ottobre 2015 il GSE – dopo aver ribadito di riservarsi di effettuare ulteriori controlli e verifiche ai sensi della normativa vigente – ha riconosciuto ad AzzeroCO2 s.r.l. n. 79 TEE di tipo I.

13. Il 4 luglio 2015, AzzeroCO2 s.r.l. ha inoltrato la terza RVC, relativa al periodo compreso tra il 1 maggio 2015 e il 30 aprile 2016, nella quale ha documentato un risparmio pari a « 170,00 tep ».

14. Con nota del 4 agosto 2016, il GSE, per un verso ha evidenziato che « il costo dell’investimento dichiarato al quadro 2.2. dell’intervento risulta di 148.073 euro » e ha conseguentemente richiesto ad AzzeroCO2 s.r.l. di « fornire adeguata documentazione che permetta di verificare che l’intervento proposto sia addizionale, ovverosia che i risparmi generati dall’intervento non si sarebbero comunque verificati per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa e del mercato »; per altro verso ha notato che « i risparmi rendicontati riportati al valore annuale sono notevolmente superiori a quelli stimati nella PPPM di riferimento e superiori a quelli rendicontati nelle prime due rendicontazioni, con incremento dell’energia elettrica consumata » e ha quindi chiesto alla società di « fornire giustificazione di tale scostamento ».

15. Con nota 4 ottobre 2015, AzzeroCO2 s.r.l. ha riscontrato la richiesta del Gestore.

16. Con nota datata 22 dicembre 2016, il GSE ha quindi comunicato alla ricorrente il preavviso di rigetto dell’ultima RVC, nel quale ha rilevato che « dalla documentazione trasmessa, considerando il grado di maturità tecnologica degli interventi di efficienza energetica, nonché lo stato di fatto ante intervento, considerando anche il confronto tra risparmi di energia conseguibili ed i costi di investimento dichiarati, risulta che i risparmi generati dal progetto sono non addizionali ».

17. Con nota trasmessa in data 8 febbraio 2017, la società ha svolto le proprie deduzioni difensive, con le quali:

- in primo luogo, ha sottolineato che il GSE, prima, in sede di approvazione della PPPM, e, poi, in sede di accoglimento delle prime due RVC, aveva già riconosciuto l’addizionalità dell’intervento;

- in secondo luogo, ha notato che nella valutazione dei costi dell’investimento avrebbero dovuto essere considerati non solo i costi vivi sostenuti per la fornitura e posa in opera dei nuovi dispositivi di illuminazione e della catena di intervento ma anche gli ulteriori costi associati alla realizzazione dell’intervento, ovvero le spese tecnico-gestionali, gli oneri finanziari e i costi indiretti dovuti alla chiusura per due giornate del punto vendita, necessario per effettuare l’intervento, sicché il costo sostenuto per l’intervento non era stato solo di € 153.974, 24, ma di € 292.162,37, e il tempo di ritorno dell’investimento era da ritenere di circa 3.6 anni.

18. Con provvedimento 17 marzo 2017, prot. n. P20170025404, il GSE – dopo aver dato atto delle osservazioni difensive trasmesse da AzzeroCO2 s.r.l. ha quindi rigettato la RVC, ribadendo quanto evidenziato nel preavviso di rigetto in ordine al fatto che « i risparmi generati dal progetto sono non addizionali ».

19. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, AzzeroCO2

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