TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-06-03, n. 202200827

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-06-03, n. 202200827
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202200827
Data del deposito : 3 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2022

N. 00827/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01116/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1116 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Bavaro e Pierpaolo Fischetti, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele Bavaro in Bari, alla via Melo, n.120;



contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Foggia, Questura di Foggia e Commissariato di Manfredonia, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, alla via Melo, n.97;



per l'annullamento, previa sospensiva,

-del decreto del Prefetto della Provincia di Foggia prot. n. 12210/16 del 31.5.2017, notificato il 31.7.2017, con cui è stata “rigettata” l'istanza presentata dal ricorrente al fine di conseguire il “rilascio dell'autorizzazione al porto di pistola per difesa personale”;

-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale se lesivo della sfera giuridica del ricorrente e più precisamente e ove occorra: a) della “nota del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Manfredonia del 9.3.2016”; b) del “supplemento istruttorio richiesto con prefettizia n. 15350 in data 4.5.2016”; c) della “nota del 28.6.2016 del Commissariato di P.S. di Manfredonia”; c) della “nota cat. 6G del 12.7.2016 della Questura di Foggia; atti questi mai conosciuti dal ricorrente e richiamati nel provvedimento di rigetto;

- nonché della “nota n. 12210/16/Area I bis del 18.8.2016” con la quale la Prefettura di Foggia ha comunicato il preavviso dell'impugnato rigetto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Foggia e di Questura di Foggia e del Commissariato di Manfredonia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2022 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;



FATTO e DIRITTO

1.- Con il gravame in epigrafe il sig. -OMISSIS-, impugnava il diniego di porto di pistola “per difesa personale”, emesso dal Prefetto di Foggia e in epigrafe meglio indicato; autorizzazione richiesta alle competenti Autorità in ragione delle mansioni svolte per l’A.S.E. s.p.a. (Azienda Servizi Ecologici), corrente in Manfredonia, alla quale l’odierno ricorrente è legato da contratto a tempo indeterminato dal 27.8.1988, con la qualifica di operaio di III livello secondo il CCNL dei servizi ambientali.

Rappresentava, in particolare, di essere responsabile del mercato ittico e di provvedere giornalmente al versamento dell’incasso derivante dalla suddetta attività, ammontante a circa 20.000,00 euro al di, presso un apposito conto corrente intestato all’azienda (come comprovato dai bollettini agli atti di causa); e riferiva, altresì, di aver corredato la domanda della documentazione

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