TAR Salerno, sez. I, sentenza 2020-09-29, n. 202001233
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Testo completo
Pubblicato il 29/09/2020
N. 01233/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00987/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 987 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati P M, M R C, con domicilio eletto presso lo studio M R C in Salernp, c/o Segreteria Tar;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Avellino, in persona del Ministro in carica e del responsabile pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.58;
per l'annullamento
- del decreto n.-OMISSIS-. emesso dal Prefetto della Provincia di Avellino, notificato il 7 marzo 2014, con cui è stato fatto divieto al ricorrente di detenere qualsiasi tipo di arma, munizioni e materiale esplodente nonché di cedere entro 150 giorni dalla notifica del provvedimento qualsiasi arma, munizioni e/o materiale esplodente regolarmente denunciato;
- del decreto n. -OMISSIS- emesso dal Prefetto della Provincia di Avellino, notificato il 7 marzo 2014, con cui si revocava al medesimo ricorrente il decreto di guardia particolare giurata, quale dipendente -OMISSIS-, e la licenza di porto di pistola a tariffa ridotta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2020 il dott. F R e uditi per le parti i difensori Costanza Maria Rosaria;
Con il ricorso, notificato e depositato nei termini e nelle forme di rito, la parte istante, in qualità di dipendente -OMISSIS-con la qualifica di guardia particolare giurata, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe in quanto lesivi del proprio interesse oppositivo all’imposto divieto di detenere armi e munizioni, con contestuale revoca della qualifica medio tempore posseduta.
La relativa domanda impugnatoria proposta si affida - come motivi di doglianza - alla prospettazione delle seguenti doglianze:
- VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 3 DELLA LEGGE 241/90, OMESSA ED INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA; PERPLESSITÀ1, CONTRADDITTORIETA' E INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE; TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, poiché i provvedimenti prefettizi gravati vengono motivati facendo riferimento nella sostanza in base al semplice assunto che la parte istante era stato denunziato, da parte della Questura di Avellino, e a seguito di quanto riferito dallo stesso la notte degli eventi in questione, alla Procura della Repubblica di Avellino per i reati di omessa custodia di una pistola regolarmente detenuta di cui all'art. 20 della legge n. 110/75, e per non meglio precisate false dichiarazioni a P.U.; l'atto impugnato, limitandosi ad un