TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-12-19, n. 201300941

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-12-19, n. 201300941
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201300941
Data del deposito : 19 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00324/2011 REG.RIC.

N. 00941/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00324/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 324 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
L G, rappresentato e difeso dall'avv. M B Terzi, con domicilio eletto presso Avv. M B Terzi in Ancona, corso Stamira, 29;

contro

Comune di San Benedetto del Tronto, rappresentato e difeso dall'avv. M D C, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

nei confronti di

G P, M V P, rappresentati e difesi dall'avv. S G, con domicilio eletto presso Avv. Fabrizio Naspi in Ancona, via Ruggeri, 3/I;
G M, G M, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del permesso di costruire 22.4.2010 n.50 rilasciato dal Dirigente del settore sviluppo del territorio e dell'economia locale del Comune di San Benedetto del Tronto per la realizzazione di un edificio di civile abitazione e atti connessi.

con motivi aggiunti depositati il 19.9.2011

del permesso di costruire in sanatoria 30.5.2011 n. 111 rilasciato dal dirigente del Settore viluppo del territorio e dell'economia locale del comune di San Benedetto del Tronto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Benedetto del Tronto e di G P e di M V P;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2013 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è proprietario di un appartamento sito al primo piano di un fabbricato ubicato in San Benedetto del Tronto Via Pola n. 4 che fronteggerebbe dal lato opposto della strada in questione, un lotto di terreno libero da costruzioni. Su tale terreno, sono iniziati i lavori per la costruzione di un edificio di civile abitazione, autorizzati dal Comune di San Benedetto del Tronto con il permesso di costruire 22.4.2010 n. 50, originariamente rilasciato a Migliorati Giovanna e Migliorati Giulia e successivamente volturato i favore dei signori P G e P M V, a seguito del loro acquisto della proprietà in data 3.11.2010.

Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento con il ricorso introduttivo, deducendone l’illegittimità sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 9 c. 1 e 2 del DM 1444/98, per mancato rispetto della distanza tra edifici sotto diversi profili. Lamenta inoltre la violazione dell’art. 13 del REC, in quanto il piano interrato sarebbe da considerarsi seminterrato, nonché la violazione delle norme sulle barriere architettoniche.

Il Consiglio di Stato sez. IV, con ordinanza 1.6.2011 n. 2381, in riforma dell’ordinanza 300/2011 di questo Tar ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado ed ha sospeso l’impugnato permesso di costruire, fatto salvo il completamento di alcune opere.

Nelle more, con ordinanza dirigenziale 14.4.2011, il Comune aveva sospeso i lavori, avendo rilevato nella loro esecuzione talune difformità rispetto al progetto approvato con l’impugnato permesso di costruire. Peraltro, già prima dell’adozione della suddetta ordinanza di sospensione dei lavori, i signori P G e P M V avevano presentato domanda dì permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/01. Il permesso è poi stato rilasciato dal Comune di San Benedetto del Tronto con provvedimento del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio e dell'Economia Locale del Comune di San Benedetto del Tronto 30.5.2011 n.111.

Con motivi aggiunti depositati il 19.9.2011, il ricorrente impugna anche questo provvedimento, deducendo i seguenti motivi:

- Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 lett) u e 74 c.2 del R.E.C. dell’art. 11 d.Lgs. 115/2008 e dell’art. 8 della Legge Regione Marche 14/2008, eccesso di potere, in quanto nel permesso di costruire in sanatoria emergerebbe un’ulteriore elevazione del piano interrato. Ne conseguirebbe la violazione degli artt. 13 lett. c) d) o) e p) del REC e 30 delle N.T.A. al P.R.G. Comunale, nonché dell’art. 9 D.M. 1444/68, in quanto il piano in questione non potrebbe dirsi interrato ma seminterrato. Infine, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 delle N.T.A. al P.R.G. e 65 del REC e l’eccesso di potere, in quanto il permesso di costruire impugnato autorizzerebbe, implicitamente, l’ampliamento del piano interrato contro il parere del tecnico comunale.

Con ordinanza n. 420 dell’8.6.2012 il Tribunale disponeva una verificazione, incaricando il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Fermo.

Con istanza del 27.6.2012, l’incaricato comunicava la presenza di un rapporto contrattuale tra il ricorrente e il Comune di Fermo.

Con ordinanza 563/2012, il Tribunale disponeva che, in sua sostituzione, venisse incaricato dell’esecuzione della verificazione,disposta con l’ordinanza 420/2012, il Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune di Ascoli Piceno.

Con ordinanza 9.11.2012 n. 708, il Collegio autorizzava la richiesta del verificatore di affiancare un altro dipendente, pur affermando la non necessità dell’autorizzazione, sollecitando inoltre il verificatore al rapido proseguimento delle operazioni di verifica, attenendosi allo stretto contenuto dell’ordinanza, considerato il tempo passato dalla comunicazione dell’ordinanza 563/2012 e la fissazione dell’udienza del 4.4.2013 per la discussione.

La relazione finale è stata depositata il 1.2.2013.

Si sono costituiti il Comune di San Benedetto del Tronto, e i controinteressati Gianni e M V P.

All’udienza del 4.4.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.



1. Nel ricorso in esame assume valore decisivo, come già in un’altra recente decisione di questo Tribunale, 5.7.2013 n. 540, la conformità del piano interrato dell’edificio costruito dai controinteressati a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio Comunale e il rispetto della normativa sulle distanze tra edifici. Per chiarire tali punti è stata ordinata una verificazione, dove sono state richieste anche informazioni per chiarire la legittimazione e l’interesse ad agire di parte ricorrente. L’incombente istruttorio comportava, oltre alla stesura di una relazione sull’iter procedimentale che ha portato all’emissione dei permessi di costruire impugnati:

- una relazione sulla posizione dell’abitazione del ricorrente e sull’effettiva distanza tra la stessa e l’edificio oggetto degli impugnati permessi di costruire nonché sull’influenza che la costruzione dell’edificio di cui sopra avrebbe, una volta concluso, sulle vedute dell’abitazione del ricorrente. Il tutto con apposite planimetrie che indicassero la posizione e la consistenza degli edifici.

- l’incaricato doveva inoltre verificare, riguardo l’edificio assentito con il permesso di costruire in sanatoria 111/2011, se il piano interrato fosse conforme ai requisiti di cui all’art. 13 del Regolamento Edilizio Comunale, se le pareti perimetrali fossero comprese entro la linea di terra e, inoltre, relazionare sulla rilevanza delle opere esterne ai sensi dell’art. 13 lett. u del regolamento. e sull’impatto delle modifiche a tale porzione del fabbricato assentite con il permesso di costruire in sanatoria 111/2011.

- infine, il verificatore doveva relazionare sul rispetto, negli impugnati permessi di costruire, del limite di distanza tra pareti finestrate previsto dall’art. 9 del DM 1444/1968 e dall’art. 30 delle NTA del PRG comunale, e, in particolare, sulla presenza e sulla rilevanza dei balconi.



1.1 Come riportato in fatto, inizialmente dell’incombente era stato inizialmente incaricato il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Fermo, poi sostituito dal Responsabile del Settore Edilizia Privata del Comune di Ascoli Piceno. Nel corso del lungo procedimento di verificazione, è stato altresì richiesto da parte ricorrente, con istanza del 2.7.2012, l’integrazione dei quesiti posti al verificatore. Con ordinanza del 26.9.2012 n. 627, il Tribunale ha respinto l’istanza, ritenedo l’integrazione possibile, con riguardo ad una verificazione, solo per circostanze sopravvenute nel corso delle operazioni, o per fatti anteriori non conosciuti in precedenza (similarmente a quanto previsto dal c.p.a all’art. 58 per la revoca e la modifica dei provvedimenti cautelari collegiali). Se invece le integrazioni richieste sono semplici specificazioni dei quesiti posti dal Tribunale, la sede idonea per fare valere l’interesse delle parti alla corretta e completa trattazione dei quesiti posti dal provvedimento che dispone la verificazione è il concreto svolgimento delle operazioni.



1.3 Riguardo l’esito della verificazione, come si vedrà. il Tribunale ritiene di non condividere parte delle conclusioni del verificatore riguardo i quesiti.



1.4 Va trattato preliminarmente il problema della legittimazione ad agire del ricorrente,



1.5 L’eccezione relativa alla legittimazione ad agire del ricorrente, dedotta dai controinteressati, non può essere accolta. Difatti, la legittimazione ad impugnare i permessi di costruire va riconosciuta ai proprietari di fondi confinanti con l’area interessata ad un intervento edilizio in ragione della semplice ” vicinitas “, trovandosi, il terzo in una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dall’edificazione, senza che sia necessario dimostrare ulteriormente la sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale (tra le tante CdS Sez. IV 17.9.2012 n.4926)



1.6 Nel caso in esame, trovandosi le due costruzioni a fronteggiarsi, essendo separate solo dalla pubblica via, apparirebbe del tutto riduttivo riferirsi ad una nozione di “confinante” intesa come adiacenza. Ne consegue che non rileva il fatto che la proprietà dei ricorrenti non sia direttamente confinante con l'area interessata all'intervento, in quanto separata da un tratto di strada pubblica, essendo evidente che la condizione di stabile collegamento tra gli immobili non postula necessariamente la loro adiacenza, ma ne presuppone la semplice prossimità. Gli edifici distano tra loro, come stabilito dalla verificazione, circa 13 ml, per cui non può essere messa in discussione l’influenza dell’edificio in costruzione sulle vedute di quello dei ricorrente, con conseguente respingimento dell’eccezione.

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