TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2014-11-13, n. 201411372
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 11372/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02916/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2916 del 2005, proposto da:
MM MA, rappresentato e difeso dall'avv. Lio Sambucci, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
per l'annullamento
del rigetto dell’istanza di riammissione in servizio - risarcimento danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2014 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, già agente della Polizia di Stato, in data 31 gennaio 2000 ha chiesto ed ottenuto il proscioglimento dal Corpo.
In data 25 marzo 2002 il predetto ha presentato istanza di riammissione in servizio.
In data 17 aprile 2002 il Ministero dell’Interno comunicava al ricorrente di non poter accogliere la riferita istanza per mancanza