TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2014-11-13, n. 201411372

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2014-11-13, n. 201411372
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201411372
Data del deposito : 13 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02916/2005 REG.RIC.

N. 11372/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02916/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2916 del 2005, proposto da:
I M, rappresentato e difeso dall'avv. L S, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

per l'annullamento

del rigetto dell’istanza di riammissione in servizio - risarcimento danni


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2014 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, già agente della Polizia di Stato, in data 31 gennaio 2000 ha chiesto ed ottenuto il proscioglimento dal Corpo.

In data 25 marzo 2002 il predetto ha presentato istanza di riammissione in servizio.

In data 17 aprile 2002 il Ministero dell’Interno comunicava al ricorrente di non poter accogliere la riferita istanza per mancanza di posti nel ruolo degli agenti ed assistenti.

In data 23 ottobre 2002 il predetto reiterava l’istanza di riammissione in servizio e, anche questa volta, la p.a. respingeva la richiesta rilevando la mancanza di professionalità dell’istante.

Tale negativa determinazione veniva impugnata dal ricorrente con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il ricorso veniva accolto ed il provvedimento impugnato annullato.

In data 25 gennaio 2005 l’Amministrazione dell’Interno si determinava nuovamente sulla istanza di riammissione.

Nell’occasione la p.a. respingeva la richiesta rilevando che, in data 19 gennaio 2002, nei confronti del ricorrente era stato avviato un procedimento disciplinare perché lo stesso aveva dimenticato su un muretto la pistola d’ordinanza.

Tale procedimento era stato poi interrotto in conseguenza delle dimissioni dello stesso.

Avverso tale provvedimento è insorto il ricorrente con il presente ricorso giurisdizionale.

Ritiene il Collegio che dirimente e significativo per lo scrutinio della presente vicenda è il fatto storico dell’omessa custodia di armi, che, a detta della p.a., non consente di provvedere positivamente alla richiesta di riammissione in servizio, atteso che il citato comportamento denota, certamente, un atteggiamento non adeguato, né consono alle funzioni istituzionali demandate ad un agente della Polizia di Stato, sicchè, in sede di valutazione della istanza di riammissione tale comportamento assume una significativa valenza ai fini della discrezionale determinazione circa la riassunzione dell’ex dipendente.

Or bene, il descritto dato fattuale, nel suo reale accadimento, non è contestato dal ricorrente, il quale si è limitato a censurare esclusivamente la mancata definizione del relativo procedimento amministrativo, ma, come detto, non ha disconosciuto di aver commesso il fatto in contestazione.

Pertanto il formale rilievo della mancata definizione in sede amministrativa della vicenda, non è in grado di superare l’oggettivo disvalore del comportamento imputato al ricorrente che, in disparte dagli aspetti amministrativi, si presenta con un alto disvalore sociale tant’è che la fattispecie segnalata dalla p.a. configura l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 702 del c.p.

La riammissione in servizio costituisce, per nota e pacifica giurisprudenza, una potestà discrezionale della p.a. attinente ad una evenienza eccezionale e derogatoria della usuale procedura concorsuale prevista per l’accesso al pubblico impiego.

Tale evenienza, pertanto, è subordinata ad una valutazione discrezionale della p.a. che involge ogni aspetto, anche professionale, del richiedente.

Nel caso in questione il fatto non contestato della omessa custodia di armi è motivo senz’altro sufficiente ed adeguato ad esprimere un negativo giudizio sulla personalità del ricorrente e legittimare il rifiuto alla riassunzione.

Per tali motivi il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

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