TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2021-07-22, n. 202108784
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Pubblicato il 22/07/2021
N. 08784/2021 REG.PROV.COLL.
N. 05953/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5953 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Emilia, viale dei Mille 22;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento di rigetto definitivo del Ministero della Salute del -OMISSIS-con cui è stato comunicato il rigetto definitivo della domanda di adesione alla procedura transattiva e dal beneficio dell’equa riparazione di cui all’art. 27 bis decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, conv. in l. n. 114/2014;
di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2021 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La p.a. ha rigettato l’istanza con la quale il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del beneficio dell’equa riparazione di cui all’art. 27- bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge n. 114/2014.
In sede cautelare il Collegio con ordinanza n. -OMISSIS-ha accolto la chiesta misura cautelare :”… ai fini del riesame del provvedimento alla luce della sopra rappresentata circostanza”.
Ebbene, dagli atti di causa non consta che la p.a. ha provveduto, sino ad oggi, a riesaminare l’istanza del ricorrente ed alla sua definizione con un provvedimento formale.
Pertanto il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.