TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-12-18, n. 202300959

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-12-18, n. 202300959
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202300959
Data del deposito : 18 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2023

N. 00959/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00086/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 86 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato T C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;

per l'annullamento, previa sospensione

1) del Verbale di Disposizione prot. 20479 del 10.10.2022 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS- comunicato a mezzo raccomandata il 14.11.2022, adottato ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 124/2004;

2) dei verbali di primo accesso ispettivo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS-;

3) di tutti gli atti presupposti, collegati connessi e consequenziali rispetto a quelli specificamente impugnati, ivi compresi, per quanto occorre, i verbali conclusivi di accertamento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2023 il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Parte ricorrente ha impugnato il verbale di disposizione epigrafato dell'Ispettorato territoriale del Lavoro di -OMISSIS-, ex art. 14 del D.lgs. n. 124/2004, adottato in quanto “ ...-OMISSIS- ha calcolato l'indennità è stata calcolata per 4 ore anziché per le ore effettive in numero di 8 ore dalle 22:00 alle 6:00, per turno complessivo dalle 21:00 alle 7:00 per i lavoratori che effettuano il turno notturno ausiliari e OSS...”, rilevando perciò la violazione dell’art 54 del CCNL cooperative (maggiorazione per lavoro notturno) e, conseguentemente, in relazione ai lavoratori medesimi, ha disposto che -OMISSIS- “...provveda a elaborare i cedolini di paga con il riconteggio dell'indennità per lavoro notturno per i lavoratori impegnati in tale attività nel periodo 2020 - 2022, versare i relativi contributi e pagare con strumento tracciabile le differenze retributive... ”.



2. La ricorrente ne ha dedotto l'illegittimità per violazione del termine di conclusione del procedimento, difetto di motivazione sulle fonti di prova, eccesso di potere poiché l'irregolarità riscontrata non può essere oggetto di disposizione, essendo prevista la tutela dei lavoratori sul piano civilistico per essa, difetto di prova e falsità del presupposto per cui i lavoratori avrebbero osservato turni (notturni) di 8 ore, piuttosto che per il quantitativo di ore indicato nei contratti e nei prospetti paga.



3. Resiste l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS-, che ha richiesto il rigetto del ricorso.



4. All’udienza pubblica del 29.11.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.



5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, con riferimento all’assorbente terzo motivo, a mezzo del quale è contestato l’esercizio del potere di disposizione ex art. 14 D.lgs. n. 124/2004, non ritenendosi che il tipo di violazione contestata - per aver la società ricorrente calcolato l’indennità per il lavoro notturno per 4 ore piuttosto che per 8 ore, secondo il C.C.N.L. applicabile (art. 54) – rientri tra le “ irregolarità (…) in materia di lavoro e legislazione sociale ” che possono essere contestate dall’Ispettorato nell’esercizio del potere di disposizione.

Il Collegio infatti aderisce all’orientamento della giurisprudenza amministrativa già pronunciatasi sul tema, in particolare esposta in T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 18 maggio 2021, n. 155, posta a fondamento del ricorso dalla parte ricorrente, che vale richiamare ex artt. 74 e 88, comma 2, lett. d) cod. proc. amm. nei suoi tratti motivazionali essenziali:



9. Dal punto di vista letterale, la norma parla di “irregolarità”, termine con il quale si è soliti definire una difformità rispetto alla fattispecie legale, priva di espressa sanzione giuridica (come del resto specificato dalla stessa norma, che esclude i casi in cui le irregolarità “siano già soggette a sanzioni penali o amministrative”). Deve trattarsi, quindi, della violazione di norme c.d. “imperfette”, che al comando giuridico non accompagnino alcuna sanzione. (…)



9.1. Sotto altro profilo, sempre nel contesto di una interpretazione letterale della disposizione, la limitazione del potere in esame ai casi di mancata previsione di “sanzioni penali o amministrative”, dovrebbe guidare anche l’interpretazione del concetto di “irregolarità … in materia di lavoro e legislazione sociale”, portando quindi a concludere che anche le irregolarità debbano rivestire analoga natura penale o amministrativa. Si riscontrerebbe, altrimenti, un difetto di coordinamento interno alla proposizione normativa, tale da ridondare in vero e proprio vizio di logicità della disposizione, ove si consideri che, proprio con riguardo alla categoria più controversa e difficilmente accertabile in sede amministrativa, cioè quella delle difformità rispetto alla fonte negoziale (individuale o collettiva), mancherebbe qualsiasi parametro delimitativo del potere. (…)

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