TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 2019-03-18, n. 201903570
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Testo completo
Pubblicato il 18/03/2019
N. 03570/2019 REG.PROV.COLL.
N. 14903/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14903 del 2018, proposto da:
Ci.Vivi S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Giustizia, Pec Registri;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Rosalda Rocchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo-Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, Soprintendenza Speciale Archeologia e Belle Arti per il Comune di Roma, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. CA/204705/18 del 29/10/18 con la quale si dichiara che la vigente concessione di suolo pubblico della ricorrente non sarà più efficace se questa non si adeguerà alle prescrizioni impartite da Roma Capitale;
- ove occorrer possa, della nota prot. CA/95329/18 del 22/05/18, menzionata e non comunicata;
- ove occorrer possa, della nota prot. 30335/25 del 25/10/17 della Soprintendenza Statale, menzionata e non comunicata;
- ove occorrer possa, del Decreto del 28.10.2011 emanato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, menzionato nel provvedimento gravato;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ai provvedimenti impugnati che possa interpretarsi ostativo alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, parte ricorrente espone di condurre un esercizio di somministrazione al servizio del quale esiste (da oltre settant’anni) una OSP che, con gli atti impugnati, viene incisivamente ridotta (al 20% della sua originaria estensione), con grave lesione degli interessi dell’attività.
Più precisamente, premette che a fondamento del provvedimento si pone il vincolo di rispetto delle Mure Aureliane di cui al DM 28.10.2011, emanato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio.
Originariamente, l’intendimento dell’Amministrazione era rivolto alla soppressione totale dell’OSP, che, a fronte delle osservazioni della ricorrente, veniva invece assentita per il solo fronte esercizio, nelle più ridotte dimensioni che comunque la parte ricorrente contesta per le articolate ragioni in fatto ed in diritto che seguono.
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 28.10.2011; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA’, CONTRADDITTORIETA’
Il decreto ministeriale sarebbe stato oggetto di una erronea applicazione, in quanto laddove dispone che " sono vietate le occupazioni di suolo pubblico mediante l'installazione di strutture ed attrezzature, anche temporanee e precarie, destinate all'esercizio delle attività commerciali, comprese quelle ambulanti, connesse allo svolgimento di manifestazioni pubbliche che non rappresentino per forme di arredo o per tradizione, elementi ed espressioni tipici e caratteristici dell'ambiente romano e della vita cittadina " andrebbe interpretato o nel senso che sono vietate le forme di occupazione del suolo pubblico nella fascia dei 50 metri esclusivamente laddove legate a manifestazioni pubbliche; oppure nel senso che sono vietate le forme di occupazione tranne nel caso in cui rispettino valori di tradizione ed elementi tipici della vita cittadina, come avviene proprio nel caso di specie.
La Sovrintendenza Statale e Roma Capitale hanno, invero, riconosciuto tale interpretazione, salvo poi erroneamente applicarla, dal momento che, senza ragione, l’hanno riconosciuta come storica e tipica e dunque da preservarsi, ma ne hanno disposto una così rilevante riduzione.
2) ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA', ARBITRARIETA', VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'
Non sarebbe evincibile quale fonte implichi l’obbligo di far coincidere l'occupazione con il fronte esercizio; si tratterebbe comunque di una previsione illegittima in quanto non rispondente ad esigenze effettive e concrete di tutela dell'interesse pubblico, dato che il chiosco si trova in una sorta di "isoletta" in mezzo alla piazza, priva di marciapiede, dove i pedoni non devono passare e quindi la sottrazione della concessione del suolo pubblico non sarebbe a vantaggio della collettività.
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 21 QUINQUIES E NONIS DELLA L. 241/90; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA', ARBITRARIETA', VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'.
In ogni caso, il provvedimento, mediante il quale l'Amministrazione capitolina e la Sovrintendenza Statale rimettono in discussione occupazione che nei fatti insiste da circa 100 anni e con titolo concessorio da ultimo rilasciato nel 2013, a decreto ministeriale già vigente, andrebbe qualificato come annullamento in autotutela o revoca della precedente concessione; ma ciò è stato disposto in assenza di ogni opportuno presupposto di legge (mancato rispetto dei termini