TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-06-07, n. 202411577
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Testo completo
Pubblicato il 07/06/2024
N. 11577/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00007/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7 del 2021, proposto da G L, rappresentato e difeso dall'avvocato C P Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Cineca Consorzio Interuniversitario, non costituito in giudizio;
Ministero della Salute, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di L T, Ilaria Cipolloni, Alessandro Panarese, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente alla Scuola di Specializzazione in Medicina in Psichiatria, presso l’Università di Bari o altre sedi, e/o, comunque, in via subordinata, alla Scuola di Specializzazione in Medicina in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare presso l’Università di Roma – La Sapienza o altre sedi, e/o, comunque, in via ancora subordinata, alla Scuola di Specializzazione in Medicina in Igiene e Medicina Preventiva, e/o, comunque, in via ulteriormente subordinata, ad altre Scuole e sedi disponibili, giusto Concorso per l’accesso alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per l'A.A. 2019/2020, indetto con Decreto del Direttore Generale n. 1177 del 24.7.2020 del 2 Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, e successive modifiche (doc. n. 1), previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi alle suddette Scuole;
B) della graduatoria di merito unica nazionale, pubblicata giusto Decreto Direttoriale n. 1681 del 26.10.2020, nonchè delle successive modifiche e/o rettifiche, dei relativi aggiornamenti e/o note integrative e/o scorrimenti, di volta in volta susseguitisi (ivi compresi il Decreto Direttoriale n. 1794 del 9.11.2020, il Decreto Direttoriale n. 1948 del 23.11.2020, il Decreto Direttoriale n. 37 del 30.11.2020, il Decreto Direttoriale n. 94 del 2.12.2020, il Decreto Direttoriale n. 136 del 4.12.2020, il Decreto Direttoriale n. 220 dell’11.12.2020, salvi altri); altresì, della ulteriore relativa decretazione ministeriale riferibile a tali attività, ove esistente, ancorchè sconosciuta; altresì, del funzionamento della graduatoria medesima e delle relative fasi scelta delle scuole da parte dei candidati e delle conseguenti assegnazioni alle scuole stesse; altresì, del funzionamento delle “sessioni straordinarie” di assegnazione delle borse; il tutto nella parte in cui parte ricorrente non viene collocata in posizione utile alla iscrizione alle suddette Scuole di cui alla precedente lettera A); nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati, presupposti e consequenziali;
C) delle assegnazioni delle borse ai candidati e delle relative fasi, nella parte in cui parte ricorrente non viene collocata in posizione utile alla iscrizione alle suddette Scuole di cui alla precedente lettera A), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali;
D) dell’attribuzione ed indicazione per ogni candidato, nell’ambito della graduatoria anzidetta e delle successive modifiche e/o integrazioni, del punteggio ottenuto, della posizione e, nel caso, della Scuola e della sede universitaria di assegnazione, secondo le indicazioni di cui al richiamato Decreto n.