TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2018-04-09, n. 201800116
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Testo completo
Pubblicato il 09/04/2018
N. 00116/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00113/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 113 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, viale duca d’Aosta 100;
contro
Ministero dell'Interno – Questura di Bolzano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trento, largo Porta Nuova, 9;
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore della Provincia Autonoma di Bolzano n. -OMISSIS- Div. Pol Anticrimine del -OMISSIS-notificato alla parte in data -OMISSIS-con il quale è stato fatto divieto al ricorrente di fare ritorno nei Comuni-OMISSIS-per un periodo di anni tre senza la preventiva autorizzazione del Questore (doc. 1) nonché
- di tutti gli atti presupposti, connessi e comunque conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2018 il Cons. Terenzio Del Gaudio e udito l’avv. G.D. Pittelli per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente espone che, in data -OMISSIS-, il legale rappresentante dell’albergo -OMISSIS- di -OMISSIS- ha presentato presso la Stazione di -OMISSIS- della Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” una querela nei confronti dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, uniti civilmente, in relazione al reato di insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), per avere gli stessi, dopo un soggiorno presso il sopra citato albergo, saldato il conto con un bonifico successivamente non andato a buon fine. In relazione a detta querela, il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Bolzano, con atto dell’-OMISSIS-, ha poi chiesto al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bolzano di disporre decreto di archiviazione del relativo procedimento, per mancanza di elementi idonei a sostenere l’accusa (doc. 2 del ricorrente).
Con l’impugnato provvedimento del -OMISSIS-il Questore della Provincia di Bolzano ha disposto nei confronti del ricorrente -OMISSIS- il divieto di fare ritorno nei Comuni di -OMISSIS- e di -OMISSIS- per un periodo di tre anni dalla notifica dell’atto, senza la preventiva autorizzazione della Questura (doc. 1 del ricorrente).
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1. “Violazione dell’art. 24 Cost. in combinato disposto con l’art. 7 della L. n. 241/1990, per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento;eccesso di potere per difetto e insufficienza e/o illogicità di motivazione”;
2. “Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 2 del D. Lgs. n. 159/2011 per inesistenza dei presupposti di legge;eccesso di potere per difetto di istruttoria;eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità”.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato, previa reiezione dell’istanza cautelare.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, depositata il -OMISSIS-, il Collegio ha rigettato l’istanza cautelare per mancanza del pregiudizio lamentato.
Nei termini di rito il ricorrente ha depositato una memoria a sostegno della propria difesa, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del 21 febbraio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge (art. 24 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.), per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento. A suo giudizio, la natura del procedimento non sarebbe tale da impedire la comunicazione;in ogni caso, la motivazione in ordine alle esigenze di celerità che non la avrebbero consentita nel caso di specie, sarebbe illogica e insufficiente.
Le censure non hanno pregio.
Secondo il costante orientamento di questo Tribunale, i provvedimenti di pubblica sicurezza (tra i quali rientra la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio), in quanto diretti a rimuovere una situazione di attuale e grave pericolo per la pubblica sicurezza, si caratterizzano per la loro implicita funzione cautelare e per l’urgenza in re ipsa. Di conseguenza, l’Amministrazione non è obbligatoriamente tenuta a inviare la comunicazione di avvio del procedimento al destinatario (cfr.