TAR Brescia, sez. I, sentenza 2016-12-12, n. 201601708
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Pubblicato il 12/12/2016
N. 01708/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00488/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2015, proposto da:
A K, rappresentato e difeso dagli avvocati P L e A P, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio della prima, via Solferino, 59;
contro
Questura di Brescia, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del decreto del Questore di Brescia Cat.A-12/Immig/2^Sett/2014/rd del 29 dicembre 2014, con il quale è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2016 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, presentata dal ricorrente, è stata, con decreto del 29 dicembre 2014, rigettata, a causa della ravvisata carenza del requisito rappresentato dalla disponibilità di un reddito adeguato al mantenimento del ricorrente.
In effetti, l’attività lavorativa del ricorrente durante il soggiorno in Italia è risultata incostante, ma in sede cautelare si è ritenuto di poter valorizzare il fatto che, dal 4 settembre 2014 e, dunque, prima dell’adozione del provvedimento, lo straniero aveva iniziato un rapporto di lavoro, in qualità di collaboratore domestico, fonte di un reddito dignitoso (come sarebbe comprovato dall’estratto conto INPS, dai versamenti previdenziali e dalle buste paga).
Pertanto, considerato anche che la Questura non aveva evidenziato comportamenti destanti allarme per la collettività, si è ritenuto che sussistessero le condizioni per consentire al ricorrente di continuare nel proprio percorso di inserimento sociale, per consentire ad esso di progredire e perfezionarsi.
Alla Questura è stato, quindi, ordinato di rilasciare un titolo di soggiorno per lavoro subordinato, precisando che l’attività lavorativa svolta dal ricorrente sulla base di questo titolo di soggiorno avrebbe dovuto essere sottoposta a verifica da parte della Questura quale elemento sopravvenuto sanante ex art. 5 comma 5 del Dlgs. 286/1998 ai fini della decisione di merito (v. CS Sez. III 1 agosto 2014 n. 4116).
In vista della pubblica udienza, solo l’1 dicembre 2016, parte ricorrente ha dichiarato la cessata materia del contendere in ragione del fatto che, come documentato il successivo 3 dicembre 2016 dall’Amministrazione, il 23 novembre 2016, in esito al riesame disposto in sede cautelare, la Questura ha provveduto alla revoca del provvedimento impugnato.
Al Collegio non rimane, dunque, che dare atto di tale circostanza, contestualmente disponendo la compensazione delle spese del giudizio, atteso che il rinnovo dell’esercizio del potere è avvenuto in esito all’innovativo orientamento giurisprudenziale di questo Tribunale, fondato sulla valorizzazione della capacità reddituale futura dello straniero.