TAR Milano, sez. I, sentenza 2016-11-11, n. 201602101

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2016-11-11, n. 201602101
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201602101
Data del deposito : 11 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2016

N. 02101/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02665/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2665 del 2015, proposto da:
F S, rappresentato e difeso dall'avvocato G A, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Fontana, n. 3

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Milano e Prefettura - U.T.G. di Milano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Milano, Via Freguglia, n. 1

per l'accertamento e la declaratoria

dell'illegittimità del silenzio tenuto dal Prefetto di Milano, in relazione al ricorso gerarchico presentato dal ricorrente in data 20.7.2015, avverso il decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, emesso il 9.6.2015;

e la declaratoria

dell'obbligo del Prefetto di Milano di pronunciarsi con un provvedimento espresso sul ricorso sopra indicato e, per l'effetto, di pronunciarsi in merito alla sussistenza del diritto del ricorrente al rilascio della licenza sopra specificata;

nonché per la condanna del Prefetto di Milano unitamente al Questore di Milano, al rilascio in favore del ricorrente del porto di fucile per uso caccia già posseduto in precedenza.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Milano e Prefettura-UTG di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2016 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato:

- che il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’obbligo del Prefetto di Milano di pronunciarsi sul ricorso gerarchico da lui proposto avverso il decreto di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia, emesso il 9.6.2015;

- che, in particolare, il sig. Staropoli ha evidenziato l’illegittimità del silenzio tenuto dal Prefetto convenuto per violazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971, oltre che per difetto d’istruttoria e di motivazione afferenti al provvedimento di revoca (non impugnato) del Questore;

- che, altresì, il ricorrente ha chiesto al Tribunale l’accertamento della fondatezza della pretesa avanzata in relazione al disposto di cui all’art. 31, comma 3, del c.p.a.;

- che con ordinanza n. 191/2016 la Sezione ha riqualificato l’azione proposta nei termini di domanda di annullamento degli atti che hanno prodotto per il sig. Staropoli gli effetti sfavorevoli indicati in ricorso, disponendo la conversione del rito proposto da camerale ad ordinario;

Ritenuto:

- che il primo motivo è palesemente infondato, in quanto il silenzio su ricorso gerarchico non può ritenersi ex se illegittimo, valendo piuttosto come rigetto del ricorso per espressa previsione normativa;

- che, per le stesse ragioni, va respinta la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente in relazione al disposto di cui all’art. 31, comma 3, del c.p.a.;

- che il trasferimento del figlio del ricorrente in luogo diverso da quello di residenza paterna risulta avvenuto in data 29.6.2016, ossia successivamente all’adozione dell’atto, non potendo quindi rilevare come indice di travisamento dei fatti da parte della Questura;

- che, purtuttavia, non risulta chiaro, alla luce degli atti di causa, quali siano state le circostanze fattuali sulla cui base la Questura ha ritenuto esistente, con riguardo alla posizione del ricorrente, uno stato di tensione familiare tale da giustificare la decisione di revocare la licenza in questione;

- che, invero, risulta dimostrato soltanto che la moglie del ricorrente, nella data del presunto diverbio familiare, si è volontariamente e momentaneamente allontanata dall’abitazione familiare per farvi ritorno subito dopo;

- che, sotto questo profilo, l’operato dell’Amministrazione è viziato sotto il profilo di un difetto d’istruttoria;

- che, pertanto, il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati (e salve le eventuali future valutazioni dell’Amministrazione);

Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione della particolarità della vicenda;

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