TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2018-07-19, n. 201804806

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2018-07-19, n. 201804806
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201804806
Data del deposito : 19 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2018

N. 04806/2018 REG.PROV.COLL.

N. 05154/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5154 del 2017, proposto da
A A, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console 3;

contro

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

per l'annullamento

previa sospensione

del provvedimento in data 18.10.2017, n. 74040, dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale lesivo degli interessi della ricorrente.

In ogni caso per l'accertamento

del diritto della ricorrente a 30 giorni (+2) di congedo ordinario per il periodo 15.5.2001-31.5.2005 e di 30 giorni dal 27.12.2006;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni - Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 il dott. L C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


FATTO

1.1. La ricorrente, Adamo Alessandra, insorge avverso il provvedimento n. 74040 con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito AGCOM) ha attribuito alla ricorrente un saldo di ferie negativo (di 6 giorni) in quanto, negli anni pregressi, la medesima avrebbe fruito di un numero di giorni di ferie maggiore rispetto a quello spettante. La parte ricorrente chiede, inoltre, accertarsi il proprio diritto a 30 giorni (+2) di congedo ordinario per il periodo 15.5.2001-31.5.2005 e di 30 giorni dal 27.12.2006.

1.2. La ricostruzione dell’Autorità si basa sulla circostanza che alla ricorrente spettassero:

-) 28 giorni di congedo ordinario per il periodo di comando dall’Agenzia dei Monopoli (15 maggio 2001-31 maggio 2015);

-) 26 giorni dal 2005, momento dell’immissione in ruolo nel personale dell’AGCOM, avvenuta a seguito di procedura di mobilità tra amministrazioni, sino al 2013;

-) 30 giorni dal 2013 in poi, per l’anzianità maturata presso l’AGCOM a cui, ai fini del computo in questione, va aggiunta quella maturata nel periodo di comando ai sensi dell’accordo sindacale del 28.07.2010 che tanto ha previsto.

Secondo tale conteggio, la ricorrente avrebbe goduto di 34 giorni di ferie in più sino al 2017 e, poi, di due giorni già fruiti nel 2017 di talché, per l’anno in esame, i giorni di ferie sarebbero stati interamente fruiti e, anzi, si determinerebbe un saldo negativo di 6 giorni.

1.3. La parte ricorrente censura il conteggio dell’Autorità e chiede accertarsi il proprio pieno diritto alle ferie in misura tale da conservare l’intero numero di giorni di ferie annuali.

In particolare, si lamenta:

I) la violazione dell’art. 22 del C.C.L.N., applicabile all’Agenzia dei Monopoli negli anni di riferimento, che faceva salve le condizioni di maggior favore preesistenti alla vigenza del contratto, ossia quelle di cui all’art. 123 della L. 312/1980 che prevedeva l’attribuzione di 30 giorni annui di ferie;

II-III) l’erronea applicazione dell’istituto della mobilità, intesa come una vera e propria novazione del rapporto di lavoro allorché si tratta di un proseguimento del rapporto originario, con conseguente riconoscimento dell’intera anzianità maturata presso l’Agenzia dei monopoli sin dal 27.12.1994;
in senso contrario, non rileverebbe l’accordo contrattuale del 28.7.2010 che ha sancito il pieno riconoscimento dell’anzianità maturata nel periodo di comando ma senza escludere l’anzianità pregressa;

IV-V) la violazione del principio di affidamento e dell’art.21 nonies della L. 241/1990 nella misura in cui la ricorrente ha gestito le proprie ferie sulla piattaforma della medesima Autorità e, quindi, con la massima buona fede, ottenendo sempre la relativa autorizzazione;
l’autotutela, poi, sarebbe avvenuta ben al di là del limite dei 18 mesi di cui al menzionato art. 21 nonies L. 241/1990;

VI) l’intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al recupero delle ferie;

VIII) la violazione dell’art. 36 Cost. per essersi previsto il recupero dello stipendio per i giorni fruiti e non maturati.

1.4. L’Autorità intimata rileva come non sia stato disposto alcun recupero delle ferie né alcuna decurtazione del salario e come, inoltre, il provvedimento impugnato sia meramente confermativo di due pregresse note n. 556/10/RUF e 2625/10/RUF del 18 febbraio e del 9 luglio 2010. Conseguentemente, il ricorso sarebbe tardivo e, per altro verso, infondato in quanto i conteggi sono stati correttamente effettuati e tempestivamente palesati alla ricorrente.

1.5. All’udienza camerale del 10.01.2018, la causa era cancellata dal ruolo delle cautelari essendosi preso atto che l’Autorità si impegnava a non applicare decurtazioni delle ferie nel 2018.

1.6. All’esito dell’udienza pubblica del 6.6.2018, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

2.1. In via preliminare, va respinta l’eccezione di tardività sollevata dalla difesa dell’Autorità.

2.2. I provvedimenti del 2010, infatti, si limitano a proporre “apposite iniziative concordate” al fine di regolarizzare la posizione, mentre l’atto qui impugnato ha una valenza chiaramente dispositiva nel decurtare effettivamente il monte ferie della ricorrente. Per altro verso, occorre rilevare che la questione, rientrante nella giurisdizione esclusiva di questo giudice (v. Consiglio di Stato, sez. III, 25/06/2013, n. 3482), afferisce al diritto soggettivo al congedo ordinario non essendo ravvisabili profili di autoritatività tali da giustificare la piena applicazione del termine decadenziale. Infine, è corretta la prospettazione della parte ricorrente nel senso che tali note siano state superate, almeno in parte, dal successivo accordo sindacale del 28.07.2010 che ha diversamente regolato il calcolo dell’anzianità del personale già “comandato” (con effetti anche sulla determinazione delle ferie) e che costituisce la giustificazione per non essere stata la questione ripresa dalla medesima autorità, nonostante che la ricorrente abbia offerto la propria piena disponibilità a partecipare al procedimento con comunicazione inoltrata in data 2.8.2010 (l’affermazione, non contestata, è recata nella memoria depositata dalla parte ricorrente in data 04.05.2018).

3.1. Nel merito, il ricorso è fondato in relazione all’assorbente profilo della lesione dell’affidamento e della buona fede della ricorrente che ha sempre richiesto e ottenuto l’autorizzazione delle ferie a mezzo del “sistema” dell’autorità medesima.

3.2. In un caso analogo, il principio è stato, infatti, affermato dal Consiglio di Stato (Sent. n. 4380/2017) che, in riforma di una Sentenza del T.A.R. del Lazio (n. 3100/2016), ha annullato l’atto di recupero delle ferie illegittimamente fruite da un dipendente della medesima Autorità che aveva, come l’odierna ricorrente, prestato affidamento ai conteggi recati nel sistema informatico dell’Autorità medesima.

3.3. In sostanza, la ricorrente ha ritualmente inoltrato le proprie richieste di ferie mediante il sistema informativo, all’uopo previsto, ottenendo le prescritte autorizzazioni, così maturando un pieno affidamento alla correttezza dei calcoli effettuati dalla sua stessa amministrazione (v. all. 10 e 11 prod. ricorrente).

3.4. Impregiudicato, quindi, il calcolo dei giorni di ferie per gli anni futuri (la ricorrente ha ormai maturato l’anzianità che le consente di fruire di 30 giorni di ferie all’anno), non è legittimo, in ossequio al principio di buona amministrazione (art. 97 Cost.) come applicato dalla citata Sentenza del Supremo Consesso di Giustizia amministrativa, recuperare giorni di ferie costantemente e pacificamente concessi nel corso degli anni a mezzo del sistema informatico dell’Autorità medesima.

3.5. È evidente, del resto, che la ricorrente ha richiesto le ferie e programmato il proprio tempo, di anno in anno, in funzione della disponibilità rappresentata dal sistema predisposto dall’amministrazione medesima, non potendo a lei imputarsi l’erroneità del computo pregresso, con un esito di sostanziale azzeramento del diritto, di sicuro rilievo costituzionale, al godimento delle ferie (art. 36 co. 3 Cost.).

3.6. Le descritte note, inviate nel 2010 alla ricorrente medesima, non possono indurre a mutare siffatta conclusione e ciò, da un lato, perché esse avevano una valenza puramente interlocutoria e, dall’altro, poiché esse non sono state seguite da alcun provvedimento ulteriore, nonostante il riscontro offerto dalla parte ricorrente. Inoltre, va osservato che esse sono state superate dall’accordo sindacale del 28.7.2010 sulla cui base legittimamente ha potuto conservarsi l’affidamento della ricorrente.

4. Va detto, poi, che, in ogni caso, non sarebbe stato legittimo il recupero disposto con modalità tali da annullare il diritto alle ferie per un intero anno. La ricorrente rappresenta che, diversamente da quanto asserito in sede cautelare, l’AGCOM le ha negato il congedo per l’anno 2018 così da confermare un esito di sostanziale “azzeramento” del diritto costituzionale alle ferie, limitatamente all’anno in corso, esito senz’altro incompatibile con la ratio stessa dell’istituto che garantisce al lavoratore un congruo periodo di riposo annuale.

5. La domanda di accertamento proposta diviene, quindi, improcedibile nella misura in cui il consolidamento del diritto alle ferie già fruite secondo il calcolo effettuato dalla stessa Autorità, senza pregiudizio per il futuro, rende irrilevante l’accertamento dei giorni di ferie effettivamente spettanti negli anni precedenti.

6. Alla luce di tutto quanto precede il ricorso va accolto. Le spese di lite - liquidate in dispositivo tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 10/03/2014, n. 55 in rapporto al valore della lite - vanno poste a carico della parte resistente in virtù del principio di soccombenza.

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