TAR Roma, sez. I, sentenza 2009-09-09, n. 200908476

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2009-09-09, n. 200908476
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200908476
Data del deposito : 9 settembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09182/2006 REG.RIC.

N. 08476/2009 REG.SEN.

N. 09182/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 9182 del 2006, proposto da:
G E, rappresentata e difesa dagli avv. M C, P G, con domicilio eletto presso M C in Roma, via Unione Sovietica, 8;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione d’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte d’appello di Roma, sessione 2005-2006, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
Commissione d’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte d’appello di Milano, sessione 2005-2006, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’esclusione dalle prove orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2005/06.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2009 il dott. G G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugna, unitamente ad ogni atto antecedente, presupposto o connesso, la valutazione negativa dell’elaborato di diritto civile da lei redatto per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2005-2006, e la conseguente sua non ammissione all’esercizio della professione, deducendo i seguenti motivi di gravame:

1) Violazione e falsa applicazione del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578;
l. 22 gennaio 1934, n. 36;
l. 27 giugno 1988, n. 242, nonché delle norme in materia di avvocato e procuratore. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Illegittimamente la valutazione dell’elaborato è stata espressa mediante mera assegnazione di un voto numerico, poiché tale modalità non consente di conoscere le ragioni del negativo giudizio della sottocommissione;

2) Violazione e falsa applicazione del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578;
l. 22 gennaio 1934, n. 36;
l. 27 giugno 1988, n. 242, nonché delle norme in materia di avvocato e procuratore. Eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione.

Qualora si ritenga che il solo voto costituisca espressione sufficiente di valutazione, la stessa è da ritenere incongrua, attesa la correttezza dell’elaborato in questione;

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma 3, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. nella l. 22 gennaio 1934, n. 36, come sostituito dall’art. 1 della l. 27 giugno 1988, n. 242. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Illegittimamente non è stato fatto risultare in verbale né quale componente della commissione abbia attribuito il voto, né le dichiarazioni di voto dei singoli componenti;

4) Violazione della normativa in tema di attività amministrativa e procedimento amministrativo: l. 11 febbraio 2005, n. 15;
l. 14 maggio 2005, n. 80;
l. 7 agosto 1990, n. 241.

Con il suo indicato operato la sottocommissione ha anche violato la normativa sul procedimento amministrativo e sull’azione amministrativa.

La ricorrente ha quindi concluso per l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa loro sospensiva.

Per il Ministero della Giustizia, Corte d’appello di Roma e Corte d’appello di Milano si è costituita l’Avvocatura generale dello Stato.

Nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2006 l’istanza cautelare è stata respinta.

Alla udienza del 15 luglio 2009 la causa è stata ritenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere respinto.

Invero:

a) il primo ed il quarto motivo sono infondati alla luce della ormai costante giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, secondo cui, anche in vigenza dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, negli esami per l’abilitazione alla professione legale, come nelle altre procedure concorsuali, l’attribuzione del punteggio numerico agli elaborati dei candidati vale, di norma, a dare compiutamente ragione delle valutazioni effettuate sugli stessi dalla commissione esaminatrice, fatta salva la eventuale censurabilità del punteggio stesso per manifesta illogicità o inadeguatezza (cfr., da ultimo, Cons. di Stato, sez. IV, 10 aprile 2009, n. 2241;
sez. IV, 27 gennaio 2009, n. 434;
sez. IV, 26 gennaio 2009, n. 406;
sez. IV, 19 settembre 2008, n. 4512;
T.a.r. Lazio, sez. I, 4 maggio 2009, n. 44858;
sez. I, 14 aprile 2009, n. 3771;
sez. I, 12 novembre 2008, n. 10055;
v. anche Corte cost. con sentenza 30 gennaio 2009, n. 20, confermata dalla ordinanza 20 marzo 2009, n. 78);

b) il secondo motivo dedotto è inammissibile in quanto attiene al merito delle valutazioni compiute dalla commissione esaminatrice e, dunque, ad aspetto dell’attività di questa non sindacabile dal giudice amministrativo nella presente sede di mera legittimità (c.f.r., tra le tante, da ultimo Cons. di Stato, sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3991;
sez. IV, 27 marzo 2008, n. 1248;
sez. IV, 4 febbraio 2008, n. 294;
T.a.r. Lazio, sez. I, 14 aprile 2009, n. 3771);

c) infine infondato è anche il terzo motivo dedotto, atteso che: 1) alla stregua del verbale di revisione delle prove scritte nessuna incertezza sussiste circa l’imputabilità dell’attribuzione del voto contestato all’intera sottocommissione esaminatrice;
2) alla luce della costante giurisprudenza, non è prescritta da alcuna norma la verbalizzazione della votazione attribuita da ciascun commissario, dovendo presumersi l’unanimità ed uniformità del punteggio assegnato, salvo che risulti il dissenso da parte di taluno dei commissari (Cons. di Stato, sez. IV, 19 maggio 2008, n. 2293;
sez. IV, 27 marzo 2008, n. 1257;
sez. IV, 5 dicembre 2006, n. 5794;
T.a.r. Lazio, sez. I, 4 maggio 2009 n. 4485;
T.a.r. Lazio, sez. I, 10 aprile 2009, nn. 3767 e 3768).

Sussistono giustificate ragioni per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.

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