TAR Firenze, sez. II, sentenza 2019-04-19, n. 201900596

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2019-04-19, n. 201900596
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201900596
Data del deposito : 19 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2019

N. 00596/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00164/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 164 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Nuovo Farma Sc.ar.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L S, E G e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso quest’ultimo in Firenze, via

XXIV

Maggio, n. 20;

contro

il Comune di Campagnatico in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Firenze, via Fiume 11;

nei confronti

Soc. Perna Elio &
C. s.r.l.u. in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per l'annullamento

con il ricorso introduttivo e con atto di motivi aggiunti depositato in data 8 aprile 2019:

- della nota prot. 0000045 del 3 gennaio 2019, con cui il Comune di Campagnatico ha espresso il diniego alla richiesta di accesso presentata da Nuovo Farma S.c.ar.l in data 8 novembre 2018, a mezzo pec;

nonché per l'accertamento e la declaratoria

- del diritto di Nuovo Farma ad accedere ed estrarre copia dei documenti richiesti con l'istanza d'accesso in data 8 novembre 2018, con conseguente ordine di esibizione ex art. 116 c.p.a.;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campagnatico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. A seguito di gara d’appalto, ANAS s.p.a. ha aggiudicato al r.t.i. composto da Strabag s.p.a. (mandataria) e Intercantieri Vittadello s.p.a. (mandante) l’appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di adeguamento a quattro corsie della Strada Statale n. 223 di Paganico. Il raggruppamento vincitore ha costituito la Società Consortile Nuovo Farma, la quale ha poi affidato all’impresa Perna Elio &
C s.r.l.u. l’appalto per il recupero di terre, rocce da scavo e rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla esecuzione dei lavori aggiudicati, da conferire presso l’impianto sito nel Comune di Campagnatico alla cava “Arcille 3”, di proprietà della stessa impresa Perna.

In seguito ad un accertamento effettuato dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, il Comune di Campagnatico ha emesso l’ordinanza sindacale 19 dicembre 2017, n. 15, ingiungendo all’impresa Nuovo Farma il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni. L’ordinanza è stata impugnata avanti a questo Tribunale Amministrativo e, in seguito, è stata sospesa dalla stessa Amministrazione con concessione di una proroga fino al 31 dicembre 2019.

Nelle more, è sorta una lite tra la Perna Elio &
C. e la Nuovo Farma sfociata in un processo civile innanzi al Tribunale di Bologna, avente ad oggetto la richiesta risoluzione del contratto stipulato tra le parti per inadempimento della seconda poichè avrebbe conferito presso la cava “Arcille 3” materiali di scavo non aventi le caratteristiche contrattualmente stabilite, e la condanna alla corresponsione delle spese per la bonifica dell’area e il ripristino dello stato dei luoghi.

L’impresa Nuovo Farma ha presentato diverse istanze di accesso al Comune di Campagnatico, l’ultima delle quali in data 8 novembre 2018, per ottenere copia dei rilievi topografici di dettaglio dei fronti di coltivazione necessari per la determinazione dei volumi scavati e per il pagamento dei relativi contributi, effettuati semestralmente dall’impresa Perna dall’anno 2013 in poi.

A seguito di un sollecito in data 21 dicembre 2018 il Comune, con nota 3 gennaio 2019, prot. 45, ha riscontrato la richiesta negando l’accesso in ragione dell’opposizione espressa dall’impresa Perna all’ostensione della documentazione in questione, chiarendo che l’attività di controllo sul volume scavato e sul pagamento dei relativi contributi viene svolta periodicamente.

Il diniego è stato impugnato con il presente ricorso, notificato il 1° febbraio 2019 e depositato il 7 febbraio 2019, deducendo di avere necessità della documentazione a fini di difesa giudiziaria nell’ambito del citato processo civile e dolendosi che la motivazione del diniego espresso dal Comune di Campagnatico si fonda soltanto sull’opposizione manifestata dalla Perna, proprietaria dell’impianto sito presso cava “Achille 3”. L’Amministrazione non ha allegato al provvedimento né l’atto di opposizione della controinteressata né riportato le sue ragioni e, sotto questo profilo, sarebbe quindi del tutto mancante di motivazione. La ricorrente deduce inoltre che lo svolgimento regolare dell’attività di controllo dei volumi scavati ed il pagamento dei relativi contributi non costituirebbe ragione sufficiente per negare l’accesso alla documentazione richiesta. Chiede, conseguentemente, l’annullamento del diniego impugnato e la condanna del Comune di Campagnatico all’ostensione della documentazione richiesta.

Si è costituito in giudizio il Comune di Campagnatico eccependo l’inammissibilità del ricorso per diverse ragioni.

In primo luogo la ricorrente, dopo il diniego alla richiesta di accesso del 3 gennaio 2019, ha infatti diffidato l’Amministrazione all’ostensione documentale con nota 11 gennaio 2019, ma dalla presentazione dell’istanza non era trascorso il termine per la formazione del silenzio rigetto.

Inoltre non sarebbe enunciato alcun rapporto di collegamento fra la richiesta di accesso e l’interesse giuridicamente protetto sottostante alla pretesa;
la richiesta di ostensione riguarderebbe un rapporto autonomo tra un terzo e l’Amministrazione senza alcun collegamento con la posizione controversa in sede civile, e sono questo profilo si risolverebbe in una pretesa di controllo generalizzato sull’azione amministrativa.

Nel merito, la difesa comunale replica alle deduzioni della ricorrente.

Quest’ultima ha poi proposto atto per motivi aggiunti, notificato e depositato in data 8 aprile 2019, a seguito del deposito in giudizio da parte della difesa comunale della nota di opposizione 7 dicembre 2018 formata dall’impresa Perna.

La difesa comunale ha replicato anche al ricorso per motivi aggiunti e alla camera di consiglio del 16 aprile 2019 ha rinunciato ai termini a difesa, sicché la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è palesemente infondato e deve essere respinto, prescindendo dalle eccezioni preliminari formulate dalla difesa comunale.

La norma di cui all’articolo 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce in via generale che deve essere garantito l’accesso a chi lo richieda per curare o difendere i propri interessi giuridici, e ciò a prescindere dall’opposizione eventualmente manifestata dal controinteressato il quale lamenti che l’ostensione della documentazione richiesta comprometterebbe il suo diritto alla riservatezza. Ne segue che ove un determinato documento sia collegato ad una posizione giuridicamente tutelata del richiedente e, in più, sia necessario a fini di difesa in giudizio, l’accesso non può essere negato. È però l’onere dell’istante l’accesso dimostrare in primo luogo, il collegamento della documentazione richiesta con una sua posizione giuridica, e oltre, al fine di vincere il diritto alla riservatezza vantato dal controinteressato, anche la necessità della stessa a fini di difesa giudiziaria.

A tale onere la ricorrente non ha assolto poiché, come correttamente replica la difesa comunale, non è dato evincere quale sia il collegamento tra la posizione controversa in sede civile tra ricorrente e controinteressata e le copie dei rilievi topografici di dettaglio dei fronti di coltivazione necessari per la determinazione dei volumi scavati e per il pagamento dei relativi contributi da parte dell’impresa Perna. A tale dimostrazione era onerata la ricorrente, poiché tale collegamento non è in alcun modo evincibile ictu oculi e a tale onere non ha assolto, nemmeno nella presente sede conteziosa.

Per tali motivi il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e pertanto la ricorrente è condannata al loro pagamento, a favore del Comune di Campagnatico, nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge;
nulla spese per la controinteressata che non si è costituita.

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