TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2014-05-30, n. 201405821
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Testo completo
N. 05821/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02826/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2826 del 2012, proposto da L R, rappresentato e difeso dagli avv.ti G C S e G C, con domicilio eletto presso G C S in Roma, via di Porta Pinciana, 6;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
F P, rappresentato e difeso dagli avv. L N, C G, con domicilio eletto presso Antonino Strano in Roma, via Aureliana, 53;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. 333-E7245.ITC/31, datato 23 gennaio 2012, notificato il 9 febbraio 2012, con il quale il ricorrente è stato dichiarato dimesso e, di conseguenza, cessato dalla frequenza del Corso di formazione per Direttori Tecnici della Polizia di Stato; del provvedimento n. 333-E/275.1TC/31 del 2 febbraio 2012, notificato il 9 febbraio 2012, recante il mancato accoglimento dell’istanza di revoca delle dimissioni e, conseguentemente, il diniego della riammissione in servizio; per quanto occorrer possa, del provvedimento con il quale è stato ammesso al corso di formazione altro idoneo non vincitore del concorso pubblico per il conferimento di 44 posti di Direttore Tecnico Ingegnere della Polizia di Stato;
e per la condanna
dell’Amministrazione all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di F P;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2014 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente ha rappresentato di aver partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 44 posti di Direttore Tecnico Ingegnere della Polizia di Stato, indetto con D.M. 2 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie Concorsi ed Esami n. 13 del 16 febbraio 2010, superandolo e collocandosi nella graduatoria finale dei vincitori.
Il 20 ottobre 2011, con provvedimento ministeriale n. 333- E/276.50 TC prot. n. 2543, il ricorrente è stato ammesso alla frequenza del relativo corso di formazione teorico - pratico della durata di dodici mesi, presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma - Sezione distaccata di Caserta, a decorrere dal 16 novembre 2011.
In data 20 gennaio 2012, durante la frequenza del Corso di formazione, a fronte di sopravvenute esigenze di carattere familiare, il ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni dal corso medesimo.
Il 24 gennaio 2012, con lettera indirizzata via fax alla Direzione della Scuola di formazione, il ricorrente ha revocato le dimissioni, chiedendo di essere riammesso alla frequenza del corso e, in data 26 gennaio 2012, con nota trasmessa alla Direzione Centrale del Ministero, ha sollecitato l'Amministrazione a provvedere a fronte della revoca delle dimissioni. Il 31 gennaio 2012, perdurando l'inerzia dell'Amministrazione, il ricorrente, con un telegramma ed una lettera raccomandata a.r., ha ribadito il contenuto delle precedenti note.
Con decreto del Ministero Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 333-E7245.ITC/31 del 23 gennaio 2012, a firma del Direttore Centrale per le Risorse Umane, notificato il 9 febbraio 2012, il ricorrente è stato dichiarato dimesso e cessato dalla frequenza del corso di formazione.
Con separato provvedimento ministeriale n. 333-E/275.1TC/31 del 2 febbraio 2012, notificato lo stesso 9 febbraio 2012, al ricorrente è stato comunicato il mancato accoglimento dell'istanza di revoca delle dimissioni ed il diniego alla riammissione in servizio, in considerazione dell’ammissione al suddetto corso di formazione di altro candidato idoneo non vincitore del concorso.
Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, la parte ricorrente le ha impugnate dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe e deducendo i seguenti motivi di ricorso.
1. Violazione dell’art. 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche