TAR Catania, sez. III, ordinanza cautelare 2011-11-24, n. 201101470

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, ordinanza cautelare 2011-11-24, n. 201101470
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201101470
Data del deposito : 24 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03206/2011 REG.RIC.

N. 01470/2011 REG.PROV.CAU.

N. 03206/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3206 del 2011, proposto da:


Technosoft Srl, Gestione Archivi Srl, rappresentate e difese dall'avv. G M, con domicilio eletto presso avv. G M in Catania, via V.Giuffrida, 37;


contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta;

nei confronti di

A C &
C. Sas di G F C, G F C, rappresentati e difesi dagli avv.ti A Caia, Daniele Cutaia, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della delibera del 29 settembre 2011 n. 94 con cui il Commissario Straordinario p.t. dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha disposto l'approvazione atti di gara a procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio ricezione, registrazione, verifica contabile, elaborazione dei dati, annullamento, archiviazione e smaltimento delle ricette spedite dalle farmacie pubbliche e private convenzionate e l'aggiudicazione definitiva della medesima gara in favore della controinteressata.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della A C &
C. Sas di G F C e di G F C;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che appare condivisibile il secondo motivo di ricorso, posto che la controinteressata, in sede di gara, non ha dimostrato la capacità tecnica, allegando attestazioni relative al servizio analogo, ove non è stato dichiarato l’importo per almeno € 1.000.000.

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