TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-07-03, n. 202300951

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-07-03, n. 202300951
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300951
Data del deposito : 3 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2023

N. 00951/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00593/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 593 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

dell’atto Prot. uscita n.-OMISSIS- e dell’atto connesso Prot. uscita n. -OMISSIS-, entrambi emessi dall’Area 4 Stranieri della Prefettura di -OMISSIS- in data 29.3.23;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1.--OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del provvedimento meglio indicato in epigrafe, con cui il Prefetto di -OMISSIS- ha revocato le misure di accoglienza di cui ha beneficiato.

La revoca è stata disposta in pendenza del giudizio instaurato, ai sensi dell’art. 35 bis del d.lgs. n. 25/2008, avverso la decisione con cui la Commissione territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale formulata dalla ricorrente e ha disposto contestualmente la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, denominato per “casi speciali”

2. La ricorrente ha denunciato l’illegittimità dell’avversata revoca, poiché viziata da violazione degli artt. 20 della direttiva UE 2013/33, 35 e 35 bis del d.lgs. n. 25/2008, 2 del d.lgs. n. 251/07, violazione dell’art. 7, della l. 241/90, nonché da eccesso di potere in quanto la Prefettura ha delegato l’esecuzione del provvedimento ad un soggetto privato, gestore del servizio di accoglienza.

3. Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione.

4. All’udienza camerale del 28.6.2023 la causa, previo avviso alle parti, è stata trattenuta in decisione, sussistendo i presupposti per una

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