TAR Napoli, sez. II, sentenza 2021-12-22, n. 202108158

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2021-12-22, n. 202108158
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202108158
Data del deposito : 22 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2021

N. 08158/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04047/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4047 del 2019, proposto da
A C, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, B C, A C, G P, B R, E C, A I F, G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Cristina Carbone in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 46038 del 2018


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2021 la dott.ssa A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 14/10/2019, il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 46038 del 2018, pubblicata in data 14.01.2019, del Giudice di Pace di Napoli.

Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, depositando memorie difensive con le quali ha puntualmente replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità (sotto svariati profili) ed, in ogni caso, per sospensione del ricorso di ottemperanza.

Alla Camera di Consiglio del 21 dicembre 2021, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

Tanto premesso, il Collegio ritiene il ricorso di ottemperanza inammissibile.

Osserva, infatti, il Tribunale che il Comune di Napoli ha dimostrato di aver deliberato (con delibera consiliare n. 85 del 29 novembre 2018) l'attivazione della procedura di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto) ai sensi degli artt. 243- bis e seguenti del T.U. 18 Agosto 2000 n° 267 e ss.mm., nel mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato - inammissibilmente - proposto in data 14 Ottobre 2019 (cioè dopo l’adozione della suindicata delibera e prima che la competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti si sia pronunciata sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimodulato dal Comune di Napoli, con la citata deliberazione consiliare n° 85 del 29 novembre 2018, in conformità a quanto consentito dall'art. 1 comma 714-bis della Legge 28 Dicembre 2015 n° 208) e, dunque, in vigenza del periodo di necessaria sospensione delle procedure esecutive (tra cui il giudizio di ottemperanza ex artt. 112 e ss. c.p.a.), nei confronti degli Enti locali che hanno attivato la procedura di cui all'art. 243-bis del T.U. 18 Agosto 2000 n° 267 e ss.mm., previsto dalle citate norme di legge (artt. 243-bis, quarto comma, T.U. 18 Agosto 2000 n° 267 e ss.mm. e 1, comma 714-bis, Legge 28 Dicembre 2015 n° 208 e ss.mm.).

Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate il ricorso di ottemperanza deve essere dichiarato inammissibile.

Sussistono, con ogni evidenza, i presupposti di legge per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio di ottemperanza.

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