TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-12-28, n. 202301046

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-12-28, n. 202301046
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202301046
Data del deposito : 28 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/12/2023

N. 01046/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00700/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 700 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9734003164, rappresentata e difesa dagli avvocati G F, E C e M D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Brandizzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adelaide Pitera', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Di Ienno e Lucia Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Di Ienno in Roma, viale G. Mazzini, 33;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- della Determinazione numero -OMISSIS- avente ad oggetto l'aggiudicazione alla società -OMISSIS-. della procedura di “Gara europea a procedura telematica aperta per l'appalto del servizio di ristorazione nelle scuole dell'obbligo e dell'infanzia, nel nido d'infanzia e mensa dipendenti comunali. Anni 2023-2026, rinnovabili per altri 3 (oltre eventuale proroga 12 mesi). Cup. n. f69i22000320004 - Cig. n. 9734003164” (doc. 1);

- della Determinazione n-OMISSIS-(doc. 2), con cui sono stati approvati i verbali di gara tutti (doc. 3) e, in particolare, del primo verbale di gara del -OMISSIS- nel quale la Commissione di gara ha aperto le “buste” amministrative (compresa di quella di -OMISSIS-. Unipersonale) e, rilevata la regolarità della documentazione ivi contenuta, ha ammesso l'odierna controinteressata al prosieguo delle operazioni di gara;

- del contratto di appalto eventualmente già stipulato tra la stazione appaltante e la aggiudicataria (non conosciuto);

nonché per

il risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione della gara, per cui è causa, in favore della ricorrente -OMISSIS- e caducazione e/o annullamento e/o declaratoria di nullità e/o di inefficacia del contratto d'appalto (non conosciuto) eventualmente già stipulato tra la Stazione appaltante e l'Aggiudicataria.

In via subordinata, nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di reintegrazione in forma specifica, si chiede la condanna dell'Ente resistente al risarcimento del danno per equivalente ex art. 124 D. Lgs. 104/2010, comprensivo del danno emergente, del danno professionale e del lucro cessante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ivi compreso l'eventuale mancato guadagno derivante dalla parziale esecuzione del contratto da parte della controinteressata.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 3/10/2023:

Per l'annullamento:

a) In parte qua della Determinazione -OMISSIS-che non ha disposto l'esclusione dalla gara della -OMISSIS-;
b) In parte qua della Determina n-OMISSIS- di approvazione dei verbali di gara;
c) Di tutti i processi verbali, con particolare riguardo al verbale n. -OMISSIS-, in parte qua, ove la Commissione, in seduta pubblica telematica, ha esaminato la documentazione amministrativa prodotta da-OMISSIS- ammettendola alla fase successiva di gara;
d) Del verbale n.-OMISSIS-, in parte qua, ove la Commissione giudicatrice ha valutato l'offerta tecnica della-OMISSIS-;
e) Del verbale n. -OMISSIS-, in parte qua, ove la Commissione giudicatrice ha valutato l'offerta economica della-OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Brandizzo e della -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2023 il dott. M C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con Bando di gara approvato con -OMISSIS-, rettificato con -OMISSIS- (doc. 4 ricorrente) il Comune di Brandizzo ha indetto una procedura ad evidenza pubblica “aperta” avente ad oggetto l'appalto del servizio di ristorazione nelle scuole dell'obbligo e dell'infanzia, nel nido d'infanzia e mensa dipendenti comunali, per gli anni 2023-2026, rinnovabili per ulteriori 3 (oltre eventuale proroga 12 mesi). L’importo complessivo a base di gara è stato stimato in Euro 2.799.650,00 al netto di IVA.

2. Per quanto di interesse nella presente sede, il Disciplinare di gara richiedeva tra i Requisiti di Idoneità imposti a pena di esclusione dal relativo art. 9 ed elencati al successivo art. 10: “ d) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale al Regolamento EMAS o altri sistemi di gestione ambientale conformi all’art. 45 del Reg. CE 1221/2009 e possesso di una valutazione di conformità al sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 nel settore della ristorazione collettiva idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: efficientamento del sistema di gestione ambientale dei processi aziendali di produzione del servizio di ristorazione collettiva. La comprova del requisito è fornita mediante certificati di conformità del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001, unitamente a un impegno a mantenerli validi per tutta la durata dell’appalto. Tali documenti sono rilasciati da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2, del Reg. CE 765/2008. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 87, c. 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati ” (Doc 9 ricorrente, Disciplinare di gara, pag. 8).

3. Alla gara partecipavano due concorrenti, l’odierna ricorrente e la controinteressata Società -OMISSIS-. Unipersonale, facendo pervenire le proprie offerte entro il termine assegnato dalla lex specialis (ore 12.00 del 16.5.2023).

4. La controinteressata-OMISSIS-, quanto al possesso della valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale al Regolamento EMAS o altri sistemi di gestione ambientale conformi all’art. 45 del Reg. CE 1221/2009, precisava di essersi tempestivamente attivata prima ancora di partecipare alla gara, dando atto di avere successivamente avviato il relativo processo verificativo da parte dell’Ente certificativo (doc. 8 ricorrente, schermata di registrazione prodotta in allegato alla dichiarazione sostitutiva di-OMISSIS-). Tanto premesso, avvertiva che “ materialmente detta certificazione non è fisicamente producibile, per lungaggini temporali non attribuibili alla scrivente ”, articolate sulla complessità propria del richiamato procedimento, allegando alla dichiarazione resa la ‘Relazione e rapporto di audit ambientale’ del -OMISSIS-” in proprio possesso, redatta da organismo certificato e contenente l’attestazione di sostanziale rispondenza delle misure adottate dalla Società al Regolamento in parola;
la stessa Società concludeva invocando la disciplina in materia di equipollenza delle certificazioni – espressamente richiamata dal Disciplinare – come normativamente prevista ai sensi dell’art. 87 c. 2 D. Lgs 50/2016, supportando le proprie argomentazioni con richiami giurisprudenziali (doc. 8 ricorrente, dichiarazione sostitutiva-OMISSIS-).

5. In sede di prima seduta pubblica del -OMISSIS- la Commissione di gara apriva le buste contenenti la documentazione amministrativa presentata dalle due Società e ne disponeva l’ammissione, così verbalizzando le operazioni ivi eseguite “(…) la Commissione procede, alla presenza dei rappresentanti, all’apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente come da registro a seguire (…). Dall’esame della documentazione amministrativa dei 2 offerenti, scaturisce il seguente esito: dal controllo effettuato dalla Commissione di gara, anche attraverso la consultazione preliminare del FVOE come sancito dalla Delibera ANAC N. 464/2022, risulta che la documentazione è conforme e le ditte concorrenti di cui sopra vengono ammesse alla fase successiva di gara (…)” (cfr. all. 3 controinteressata, Verbale n. 1).

6. Nelle successive sedute pubbliche la Commissione procedeva all’apertura delle buste contenenti le offerte dei concorrenti, ai connessi adempimenti procedurali e alla relativa valutazione;
in particolare, quanto all’offerta tecnica, l’organo di gara attribuiva, a seguito dell’esame delle stesse in sede riservata, i punteggi di cui di seguito: ad-OMISSIS- -OMISSIS-. la valutazione di 70/70 e a-OMISSIS- quella di 50,73/70 (cfr. all. 4 controinteressata, Verbale n. 2);
quanto alle offerte economiche, analogamente, attribuendo alle stesse i punteggi di cui di seguito: a-OMISSIS- -OMISSIS-. 30/30, a -OMISSIS- 29,49/30 (cfr. all. 5 controinteressata, Verbale n. 3).

I punteggi definitivi, pertanto, utili alla stesura della graduatoria finale, risultavano determinati come segue:-OMISSIS- -OMISSIS-. 100/100 (controinteressata) ed-OMISSIS- 80,22.

7. Il Comune di Brandizzo trasmetteva ad-OMISSIS- in data-OMISSIS-(doc. 5 ricorrente) la comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla censurata Determinazione numero-OMISSIS- del-OMISSIS-(cfr. doc. 1 ricorrente);-OMISSIS- presentava in data 14.06.2023 istanza di accesso agli atti della procedura, con particolare riferimento all’offerta della controinteressata (doc. 6 ricorrente), positivamente evasa dal Comune di Brandizzo in data -OMISSIS-(doc. 7 ricorrente) con trasmissione di copia della documentazione amministrativa di-OMISSIS- (doc. 8 ricorrente) e dell’offerta tecnica di quest’ultima, parzialmente oscurata.

8.-OMISSIS-, ritenendo che, dall’esame della documentazione ottenuta a seguito della richiamata istanza ostensiva, emergesse la carenza dei requisiti di partecipazione come imposti dall’art. 10 lett d) del Disciplinare ut supra richiamato in capo alla controinteressata aggiudicataria - non rilevata dalla Commissione di gara - insorgeva avverso l’atto di aggiudicazione, chiedendone l’annullamento in uno con gli atti di cui all’epigrafe, articolando le proprie censure sulla base di un unico motivo così rubricato:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 e dell’art. 10 lettera d) del Disciplinare di gara in punto di valutazione del possesso dei Requisiti di Idoneità e mancata esclusione, nonché violazione dell’art. 87 del D.Lgs. 50/2016 e del principio di par condicio fra gli operatori economici. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di istruttoria. Difetto di motivazione.

Concludeva per l’annullamento degli atti impugnati, formulando istanza risarcitoria, articolata in via principale nella richiesta di ristoro in forma specifica con aggiudicazione in proprio favore della gara, con tutte le conseguenti statuizioni demolitorie nei confronti del contratto d’appalto eventualmente medio tempore stipulato tra la Stazione appaltante e l’aggiudicataria;
in via subordinata, con richiesta di condanna dell’Ente resistente al risarcimento del danno per equivalente ex art. 124 cod. proc. amm., comprensivo del danno emergente, del danno professionale e del lucro cessante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ivi compreso l’eventuale mancato guadagno derivante dalla parziale esecuzione del contratto da parte della controinteressata;
tutto quanto sopra con vittoria di spese e onorari di giudizio.

9. Si costituiva la controinteressata-OMISSIS- -OMISSIS-., proponendo successivamente ricorso incidentale ex art. 120 cod. proc. amm., articolato sulla censura in parte qua degli atti di gara come indicati in epigrafe, in quanto non contenenti l’accertamento dei presupposti per l’esclusione della ricorrente e le conseguenti determinazioni, in sintesi fondate sulla presenza di indagini penali a carico di soggetti riconducibili alla stessa Società ricorrente, integranti violazione del “patto di integrità” come valorizzato dall’art. 8 del Disciplinare di gara, nonché, comunque e sotto vari profili, sintomatiche di carenza dei requisiti di affidabilità ex art. 80, c. 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 in capo alla stessa, affidando le proprie censure ai mezzi di impugnazione come di seguito rubricati:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del disciplinare. Violazione dell’art. 83bis della d.lgs. 159/2011. Violazione e falsa applicazione del degli artt.

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