TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-12-28, n. 202301046

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-12-28, n. 202301046
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202301046
Data del deposito : 28 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/12/2023

N. 01046/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00700/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 700 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9734003164, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Ferasin, Emanuele Calienno e Martina Danese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Brandizzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adelaide Pitera', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Di Ienno e Lucia Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Di Ienno in Roma, viale G. Mazzini, 33;



Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- della Determinazione numero -OMISSIS- avente ad oggetto l'aggiudicazione alla società -OMISSIS-. della procedura di “Gara europea a procedura telematica aperta per l'appalto del servizio di ristorazione nelle scuole dell'obbligo e dell'infanzia, nel nido d'infanzia e mensa dipendenti comunali. Anni 2023-2026, rinnovabili per altri 3 (oltre eventuale proroga 12 mesi). Cup. n. f69i22000320004 - Cig. n. 9734003164” (doc. 1);

- della Determinazione n-OMISSIS-(doc. 2), con cui sono stati approvati i verbali di gara tutti (doc. 3) e, in particolare, del primo verbale di gara del -OMISSIS- nel quale la Commissione di gara ha aperto le “buste” amministrative (compresa di quella di -OMISSIS-. Unipersonale) e, rilevata la regolarità della documentazione ivi contenuta, ha ammesso l'odierna controinteressata al prosieguo delle operazioni di gara;

- del contratto di appalto eventualmente già stipulato tra la stazione appaltante e la aggiudicataria (non conosciuto);

nonché per

il risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione della gara, per cui è causa, in favore della ricorrente -OMISSIS- e caducazione e/o annullamento e/o declaratoria di nullità e/o di inefficacia del contratto d'appalto (non conosciuto) eventualmente già stipulato tra la Stazione appaltante e l'Aggiudicataria.

In via subordinata, nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di reintegrazione in forma specifica, si chiede la condanna dell'Ente resistente al risarcimento del danno per equivalente ex art. 124 D. Lgs. 104/2010, comprensivo del danno emergente, del danno professionale e del lucro cessante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ivi compreso l'eventuale mancato guadagno derivante dalla parziale esecuzione del contratto da parte della controinteressata.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 3/10/2023:

Per l'annullamento:

a) In parte qua della Determinazione -OMISSIS-che non ha disposto l'esclusione dalla gara della -OMISSIS-; b) In parte qua della Determina n-OMISSIS- di approvazione dei verbali di gara; c) Di tutti i processi verbali, con particolare riguardo al verbale n. -OMISSIS-, in parte qua, ove la Commissione, in seduta pubblica telematica, ha esaminato la documentazione amministrativa prodotta da-OMISSIS- ammettendola alla fase successiva di gara; d) Del verbale n.-OMISSIS-, in parte qua, ove la Commissione giudicatrice ha valutato l'offerta tecnica della-OMISSIS-; e) Del verbale n. -OMISSIS-, in parte qua, ove la Commissione giudicatrice ha valutato l'offerta economica della-OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Brandizzo e della -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2023 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con Bando di gara approvato con -OMISSIS-, rettificato con -OMISSIS- (doc. 4 ricorrente) il Comune di Brandizzo ha indetto una procedura ad evidenza pubblica “aperta” avente ad oggetto l'appalto del servizio di ristorazione nelle scuole dell'obbligo e dell'infanzia, nel nido d'infanzia e mensa dipendenti comunali, per gli anni 2023-2026, rinnovabili per ulteriori 3 (oltre eventuale proroga 12 mesi). L’importo complessivo a base di gara è stato stimato in Euro 2.799.650,00 al netto di IVA.

2. Per quanto di interesse nella presente sede, il Disciplinare di gara richiedeva tra i Requisiti di Idoneità imposti a pena di esclusione dal relativo art. 9 ed elencati al successivo art. 10: “ d) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale al Regolamento EMAS o altri sistemi di gestione ambientale conformi all’art. 45 del Reg. CE 1221/2009 e possesso di una valutazione di conformità al sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 nel settore della ristorazione collettiva idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: efficientamento del sistema di gestione ambientale dei processi aziendali di produzione del servizio di ristorazione collettiva. La comprova del requisito è fornita mediante certificati di conformità del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001, unitamente a un impegno a mantenerli validi per tutta la durata dell’appalto. Tali documenti sono rilasciati da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2, del Reg. CE 765/2008. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 87, c. 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati ” (Doc 9 ricorrente, Disciplinare di gara, pag. 8).

3. Alla gara partecipavano due concorrenti, l’odierna ricorrente e la controinteressata Società -OMISSIS-. Unipersonale, facendo pervenire le proprie offerte entro il termine assegnato dalla lex specialis (ore 12.00 del 16.5.2023).

4. La controinteressata-OMISSIS-, quanto al possesso della valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale al Regolamento EMAS o altri sistemi di gestione ambientale conformi all’art. 45 del Reg. CE 1221/2009, precisava di essersi tempestivamente attivata prima ancora di partecipare alla gara, dando atto di avere successivamente avviato il relativo processo verificativo da parte dell’Ente certificativo (doc. 8 ricorrente, schermata di registrazione prodotta in allegato alla dichiarazione sostitutiva di-OMISSIS-). Tanto premesso, avvertiva che “ materialmente detta certificazione non è fisicamente producibile, per lungaggini temporali non attribuibili alla scrivente ”, articolate sulla complessità propria del richiamato procedimento, allegando alla dichiarazione resa la ‘Relazione e rapporto di audit ambientale’ del -OMISSIS-” in proprio possesso, redatta da organismo certificato e contenente l’attestazione di sostanziale rispondenza delle misure adottate dalla Società al Regolamento in parola; la stessa Società concludeva invocando la disciplina in materia di equipollenza delle certificazioni – espressamente richiamata dal Disciplinare – come normativamente prevista ai sensi dell’art. 87 c. 2 D. Lgs 50/2016, supportando le proprie argomentazioni con richiami giurisprudenziali (doc. 8 ricorrente, dichiarazione sostitutiva-OMISSIS-).

5. In sede di prima seduta pubblica del -OMISSIS- la Commissione di gara apriva le buste contenenti la documentazione amministrativa presentata dalle due Società e ne disponeva l’ammissione, così verbalizzando le operazioni ivi eseguite “(…) la Commissione procede, alla presenza dei rappresentanti, all’apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente come da registro a seguire (…). Dall’esame della documentazione amministrativa dei 2 offerenti, scaturisce il seguente esito: dal controllo effettuato dalla Commissione di gara, anche attraverso la consultazione preliminare del FVOE come sancito dalla Delibera ANAC N. 464/2022, risulta che la documentazione è conforme e le ditte concorrenti di cui sopra vengono ammesse alla fase successiva di gara (…)” (cfr. all. 3 controinteressata, Verbale n. 1).

6. Nelle successive sedute pubbliche la

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi