TAR Roma, sez. 1B, ordinanza cautelare 2014-09-25, n. 201404539
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N. 04539/2014 REG.PROV.CAU.
N. 11311/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 11311 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. F A A, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale in Roma, via Flaminia, n.189;
contro
Ministero della difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia:
- del provvedimento prot. -OMISSIS- del 24 luglio 2014 notificato in pari data, con cui la Commissione per gli accertamenti sanitari del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri giudicava il ricorrente inidoneo al reclutamento nell'arma dei Carabinieri;
- di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e conseguenti, tra cui in particolare la graduatoria definitiva del concorso de quo , ove emanata.
Visto il ricorso;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Visto l'art. 22 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, comma 8;
Relatore nella camera di consiglio del 24 settembre 2014 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;
Ritenuto che le ragioni cautelari esposte dal ricorrente sono suscettibili di essere adeguatamente tutelate con il ricorso alla misura prevista dall’art. 55, comma 10, c.p.a.;
Ritenuto conseguenzialmente di fissare la trattazione del merito della controversia alla pubblica udienza del 10 dicembre 2014;