TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-07-24, n. 202415204

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-07-24, n. 202415204
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415204
Data del deposito : 24 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2024

N. 15204/2024 REG.PROV.COLL.

N. 13088/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13088 del 2019, proposto da
A M, rappresentato e difeso dagli avvocati E M, P P e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G C in Roma, via Cicerone 44;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

C Tomasi e Silvia Nocera, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del giudizio, pubblicato in data 10 maggio 2019 nel sito del MIUR, con quattro voti contrari all’abilitazione e, dunque, di non idoneità del candidato alle funzioni di professore di I fascia nel settore concorsuale 13/A4 Economia Applicata,

nonché di tutti gli atti della procedura e, in particolare di tutti i verbali delle riunioni della Commissione composta dai proff.ri Angela Stefania Bergantino, Gianmaria M, Claudio F, Marco C e Alessandra F, a partire dal verbale di primo insediamento n. 1 del 23 novembre 2018, e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i criteri di valutazione ed i conseguenti giudizi individuali e il giudizio collettivo del ricorrente;

nonché laddove occorra, in parte qua e nei limiti dell’interesse del ricorrente, del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 9 (artt 4, 8 e 9, comma. 2);
del D.M. 7 giugno 2016, n. 120 (artt 5, 6, 8, comma 1, lett. b);

del decreto direttoriale n. 2175/2018;
del decreto direttoriale n. 1532/2016;
del decreto direttoriale di nomina della commissione n. 2972 del 31 ottobre 2018;
del D.M. 29 luglio 2016, n. 602;
delle delibere Anvur 50, 64 e 7 del 2012 e C.M. Miur n.754 dell'11 gennaio 2013 nella parte in cui dovessero essere interpretati nel senso di escludere chi ricorre.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 7 giugno 2024 il dott. A G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il prof. M è un professore associato di economia applicata,

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13/A4, presso l’Università degli Studi di Udine che ha conseguito nel 2013 l’abilitazione alla prima fascia nel medesimo settore scientifico disciplinare e che – in considerazione della scadenza temporale dell’abilitazione in suo possesso (cfr. art. 16, l. 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo all’epoca vigente) – ha ritenuto di partecipare alla procedura di

ASN

2018-2020 al fine di confermare l’abilitazione alla prima fascia.

2. Nell’ambito di tale procedura, con giudizio pubblicato in data 10 maggio 2019, la competente Commissione ha dichiarato il prof. M non idoneo alle funzioni di professore di I fascia nel settore concorsuale 13/A4.

3. Con il ricorso introduttivo, prof. M ha impugnato il predetto giudizio di inidoneità (in uno con tutti gli atti della procedura indicati in epigrafe) e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, sulla base di quattro motivi in diritto.

3.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità degli atti gravati per « illegittimità delle disposizioni regolamentari (v. art. 9, comma 2, d.P.R. n. 95/2016 e art. 8, comma 1, lett. b), d.m. n. 120/2016) in tema di nomina della commissione di valutazione;
conseguente illegittimità della nomina della commissione che ha valutato la ricorrente e di tutti i relativi lavori
; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, co. 3, lett. h) e dell’art. 6, commi 2, 7 e 8, l. 30 dicembre 2010, n. 240;
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 delle disposizioni sulla legge in generale e dell’art. 17 l. 23 agosto 1988, n. 400, nonché del principio di legalità (artt. 97 e 113 Cost.)
», osservando, in sintesi, che « per nessuno dei componenti [della Commissione che lo aveva valutato era] stata compiuta la positiva valutazione di cui all’art. 6, co. 7, l. n. 240/2010 » e che ciò giustificava « una rivalutazione della sua posizione in diversa composizione, come già deciso in altri casi analoghi ».

3.2. Con il secondo motivo ha contestato gli atti impugnati per « motivazione carente;
sovrapponibilità dei giudizi individuali;
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lett. a), l. 30 dicembre 2010, n. 240;
degli artt. 4 e 8 d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95;
artt. 3, 5, 6, e dell’allegato A, D.M. 7 giugno 2016, n. 120;
dell’art. 5 decreto direttoriale 29 luglio 2016, n. 1532;
[nonché per] violazione degli artt. 1 e 3 l. 7 agosto 1990, n. 241;
violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento (artt. 3, 97 Cost. e art. 1 l. 7 agosto 1990, n. 241);
eccesso di potere;
eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione insufficiente, contraddittoria o perplessa;
sviamento;
ingiustizia manifesta
[e] travisamento », evidenziando – tra l’altro – che « le valutazioni espresse sulle pubblicazioni da quattro dei cinque commissari sono praticamente sovrapponibili ».

3.3. Con il terzo motivo ha lamentato l’illegittimità del diniego di abilitazione gravato per « motivazione carente ; illogicità e contraddittorietà;
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lett. a), l. 30 dicembre 2010, n. 240;
degli artt. 4 e 8 d.P.R. 04.04.2016, n. 95;
artt. 3, 5, 6, e dell’allegato A, D.M. 7 giugno 2016, n. 120;
dell’art. 5 decreto direttoriale 29 luglio 2016, n. 1532
[nonché per] violazione del DM n. 589/2018;
violazione degli artt. 1 e 3 l. 7 agosto .1990, n. 241;
violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento (artt. 3, 97 Cost. e art. 1 l. 7 agosto 1990, n. 241);
eccesso di potere;
eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione insufficiente, contraddittoria o perplessa;
sviamento;
ingiustizia manifesta
[e] travisamento », osservando, in particolare, che la motivazione del giudizio di idoneità appariva carente, contraddittoria e illogica, e ciò anche in ragione del fatto che la stessa Commissione aveva dovuto riconoscere che il prof. M aveva raggiunto 3 valori soglia su 3 previsti dal D.M. n. 589/2018, era in possesso di 6 titoli su 9 fra quelli individuati dalla Commissione ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.p.r. n. 95/2016 e aveva una produzione scientifica « continua sotto il profilo temporale e caratterizzata da una buona collocazione editoriale anche in riviste internazionali ».

3.4. Con il quarto motivo ha contestato il giudizio espresso dalla Commissione per « motivazione carente, contraddittoria, perplessa ed erronea relativamente alle pubblicazioni a fronte della necessità di una motivazione particolarmente rigorosa in ragione del superamento degli indicatori relativi all’impatto della produzione scientifica ; disparità di trattamento;
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lett. a), l. 30 dicembre 2010, n. 240;
degli artt. 4 e 8 d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95;
degli artt. 3, 5, 6, e dell’allegato A, D.M. 7 giugno .2016, n. 120;
dell’art. 5 decreto direttoriale 29 luglio .2016, n. 1532;
[nonché per] violazione del DM n. 589/2018;
violazione degli artt. 1, 3 l. 7 agosto 1990, n. 241;
violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento (artt. 3, 97 Cost. e art. 1 l. 7 agosto 1990, n. 241);
eccesso di potere;
eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione insufficiente, contraddittoria o perplessa;
sviamento;
ingiustizia manifesta
[e] travisamento dei fatti », notando che la motivazione del diniego era particolarmente scarna, a fronte di un candidato che aveva già ottenuto l’abilitazione per la prima fascia nel medesimo

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