TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-04-04, n. 202305662

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-04-04, n. 202305662
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202305662
Data del deposito : 4 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2023

N. 05662/2023 REG.PROV.COLL.

N. 12889/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12889 del 2021, proposto da G C, rappresentato e difeso dagli avvocati P P, A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

S C, rappresentato e difeso dall'avvocato F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Varrone 9;

per l'annullamento

- della Deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta plenaria del 6.10.2021, con la quale è stata deliberata la nomina a Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma (fasc. n. 40/SD/2020 vac.

4.3.2020 Dott. P) del Dott. S C ;

- della proposta A e B della Commissione V del Consiglio Superiore della Magistratura - Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma (vac.

4.3.2020 Dott. P) pubblicato con bollettino n. 6908 del .7.5.2020;

- ove occorrer possa, del TU della dirigenza di cui alla circolare CSM n. P- 14858 del 28 luglio 2015 e del bando relativo alle procedure afferenti il conferimento degli uffici semidirettivi di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Roma pubblicato con telefax n. 17155 del 25.10.2018 ove interpretati nel senso di consentire di derogare ai principi di imparzialità e indipendenza, ammettendo la possibilità per soggetti portatori di interessi personali, di partecipare alla votazione;

- del D.M di nomina del 15.11.2021 e presa di servizio del Dott. S C e nel ruolo di Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma;

- degli atti comunque preordinati, prodromici, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, nella parte in cui ledono gli interessi o comunque escludono il ricorrente dalla possibilità di ottenere il conferimento dell'ufficio semidirettivo oggetto del summenzionato bando;

- di ogni altro atto comunque depositato, presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione, e comunque meglio individuati nel ricorso, nel deposito degli atti e nel separato indice degli atti con ampia riserva di proporre motivi aggiunti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della Giustizia e di S C;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2022 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Il ricorrente ha impugnato, unitamente agli altri connessi e presupposti, la determinazione del Plenum del CSM del 6 ottobre 2021, con la quale è stata deliberata la nomina a Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma del controinteressato dott. S C. Ha altresì gravato il conseguente decreto ministeriale di nomina del prescelto adottato il 15 novembre successivo.

Ha ricordato, in fatto, che:

- con interpello pubblicato il 7 maggio 2020, il CSM ha bandito la procedura per il conferimento dell’ufficio semidirettivo di Procuratore aggiunto presso la Procura di Roma, relativo alla vacanza del dott. P;

- che esso istante ha presentato domanda per la partecipazione alla procedura di selezione e che, all’esito dell’istruttoria espletata, la V Commissione referente ha espresso due diverse proposte: una, di maggioranza in favore del dott. C (proposta A) l’altra, di minoranza, in favore del dott. M (proposta B) ;

- che il Plenum, con 13 voti, ha approvato la proposta A) e ha deliberato il conferimento dell’incarico di Procuratore aggiunto in favore dell’odierno controinteressato.

L’esponente ha contestato l’erroneità del giudizio comparativo svolto dal Consiglio, sia sotto il profilo del merito che, sotto quello delle attitudini, anche considerando che in due precedenti procedure selettive (conferimento dell’incarico di Procuratore aggiunto di Roma e conferimento dell’incarico di Procuratore di Rieti), il suo profilo professionale era stato ritenuto prevalente rispetto a quello dell’odierno nominato.

In particolare, l’istante ha articolato i seguenti motivi di diritto:

A-Violazione e falsa applicazione degli arti. 10 e segg. del d.lgs. n. 160/2006, del TU della dirigenza giudiziaria di cui alla circolare del CSM n. p-14858 del 29.7.2015, del bando del CSM pubblicato con bollettino n. 6908 del 7.5.2020, degli artt. 97 e 101 e ss. Cost., dei principi di trasparenza, par condicio e imparzialità. eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà, sviamento, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti.

Il ricorrente contesta l’omessa considerazione, da parte del Consiglio, di importanti esperienze professionali presenti nel proprio curriculum e la conseguente errata valutazione comparativa, violativa dell’art. 8 del TU sulla dirigenza giudiziaria e dell’art. 26 del medesimo TU, che impone una puntuale valutazione dei profili dei candidati. Il CSM avrebbe solo genericamente illustrato le funzioni giudiziarie svolte senza indicare in maniera puntuale i numerosi e complessi procedimenti trattati dall’esponente ed elencati nell’autorelazione, a fronte di un’analitica descrizione di tutti i processi di cui si è occupato.

Il CSM non avrebbe adeguatamente valutato lo svolgimento delle funzioni requirenti da parte dell’esponente in numerosi processi della DDA (esperienza che il dott. C non potrebbe vantare) ed avrebbe sottostimato la sua attività quale giudice del Tribunale di Sorveglianza di Sassari e di presidente di collegio (rispetto all’attività svolta dal dott. C, il quale ha sempre svolto solo funzioni requirenti, in una Procura “minore”, quale quella di Avezzano).

Lamenta altresì che, in precedenti delibere consiliari, la sua esperienza anche quale magistrato giudicante è stata valorizzata per giustificare la sua prevalenza rispetto agli altri candidati, tra i quali lo stesso odierno controinteressato. Deduce che, quanto all’indicatore specifico di cui all’art. 15 lett. B), “pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell’ufficio da conferire”, il CSM non avrebbe considerato l’attività di collaborazione e coordinamento da lui svolta presso la Procura della Repubblica di Velletri per un lungo arco temporale pari a cinque anni;
analogamente, la delibera avrebbe superficialmente considerato la sua attività di collaborazione e coordinamento svolta presso il Tribunale di Sassari, presso la Procura della Repubblica di Sassari, presso la Procura della Repubblica di Velletri e presso la Procura della Repubblica di Roma, nonché il suo ruolo di coordinatore del Gruppo di consulenti nell’ambito della Commissione parlamentare d’inchiesta per l’omicidio di I A.

Il CSM, nella comparazione, avrebbe anche omesso di valutare l’attività extragiudiziaria del ricorrente quale Ufficiale dei Carabinieri esercitata per quattordici anni e non avrebbe apprezzato i titoli, tra cui quello di essere “cultore” di diritto penale presso l’università di Sassari, di essere stato docente presso le Scuole di Specializzazione delle professioni forensi presso la medesima Università, di aver svolto funzioni di giudice tributario e di aver svolto attività di formazione degli uditori, dei MOT e dei VPO.

B - Violazione degli artt. 11 e 12 del D. Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, recanti disposizioni in tema di valutazione della professionalità dei magistrati e relativo progressivo conferimento delle funzioni, nonché dell’art. 25 cd. TU della Dirigenza giudiziaria adottato con circolare P. 14858 -2015, per contraddittorietà della motivazione, eccesso di potere per travisamento e omessa o assertoria motivazione, violazione degli artt. 2, 15, 16, 26, 27 e 35 della medesima per eccesso di potere per disparità di trattamento, violazione degli autolimiti ed evidente illogicità e irragionevolezza.

Il ricorrente lamenta che il CSM avrebbe ritenuto prevalente il profilo professionale del nominato all’esito di un’errata valutazione degli indicatori di cui all’art. 15 lett. A) e B) del Testo Unico della dirigenza giudiziaria. Assume che l’art. 26 del T.U., con riferimento alla comparazione delle attitudini, richiede una valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina specifica degli indicatori (generali e specifici) e che il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori. Si duole che, con riferimento all’indicatore di cui all’art. 15 lett. A) (esperienze maturate nel lavoro giudiziario), il CSM avrebbe posto in comparazione le funzioni giudicanti svolte dal dott. C presso il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, anche quale Presidente del collegio, con le funzioni di esecuzione svolte dal dott. C presso la Procura di Avezzano, senza però considerare che esso istante ha svolto anche la stessa funzione presso la Procura di Velletri. Deduce che il CSM avrebbe del tutto svalutato le numerose attività di collaborazione internazionale da lui svolte, mentre avrebbe analiticamente esaminato e sovrastimato in termini di eccezionalità quelle del dott. C;
sarebbe stato poi svalutato il ruolo di coordinamento svolto dal dott. C nell’ambito della Commissione parlamentare d’inchiesta per l’omicidio di I A, e indebitamente valorizzata l’attività svolta dal prescelto presso l’Ispettorato del Ministero della Giustizia.

Inoltre il CSM non avrebbe considerato che nel curriculum del nominato difetta l’esperienza presso la DDA e nei settori dei reati economici, tributari e di violenza sessuale e contro la famiglia, tutti titoli di cui l’istante è in possesso.

Anche per quanto riguarda le esperienze informatiche, il ricorrente sarebbe superiore, in quanto potrebbe vantare esperienze più recenti e più vaste presso più uffici.

L’esponente contesta che la delibera avrebbe erroneamente valorizzato l’attività di cooperazione internazionale e i procedimenti in materia di terrorismo ed omicidio di italiani all’estero quali indicatori dei compiti e delle attribuzioni di Procuratore Aggiunto. Inoltre, la valorizzazione dell’attività di cooperazione internazionale e del gruppo terrorismo della Procura della Repubblica di Roma, svolta dal controinteressato, rispetto all’attività di cooperazione internazionale espletata dal dott. C, rappresenterebbe una forzatura interpretativa dell’indicatore di cui all’art. 15 lett. a).

La stessa elevata produttività del prescelto sarebbe recessiva rispetto a quella del ricorrente e ugualmente varrebbe per l’esperienza di collaboratore per il tirocinio dei magistrati ordinari.

Quanto poi agli indicatori di cui all’art. 15, lett. B), del T.U., il CSM avrebbe erroneamente equiparato l’attività svolta dal prescelto, nell’ambito delle rogatorie internazionali nei procedimenti in materia di terrorismo e in quelli per gli omicidi di italiani all’estero, con quella che caratterizza la figura del Procuratore aggiunto, conferendo un’indebita rilevanza alle dette attività. Inoltre, i processi trattati dal prescelto non sarebbero apprezzabili in termini di risultati raggiunti, di tal che mancherebbe l’indicatore specifico di attitudine direttiva di cui all’ art. 15 lett. A).

Ugualmente, la delibera avrebbe eccessivamente valorizzato i procedimenti del “gruppo terrorismo” di carattere distrettuale trattati dal prescelto, rispetto ai numerosi e complessi procedimenti trattati dal ricorrente, ingiustificatamente sminuiti.

Da ultimo, l’istante lamenta un vizio di carenza di motivazione, non avendo il CSM esaustivamente spiegato le ragioni del ribaltamento della precedente proposta della Quinta Commissione, di nomina in suo favore (proposta B), per il conferimento dell’incarico direttivo di Procuratore della Repubblica di Rieti e di Procuratore Aggiunto di Roma, che lo avevano visto prevalere sull’odierno controinteressato.

C - Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e segg. del D.Lgs. n. 160/2006, del TU della Dirigenza Giudiziaria di cui alla Circolare del C.S.M. n. P-14858 del 29.7.2015, del bando del CSM pubblicato con bollettino 6980 del 7.5.2020 degli artt. 97 e 101 e segg. della Costituzione, dei principi di trasparenza, par condicio e imparzialità. eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà, sviamento, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti.

Secondo l’istante, la Quinta Commissione, nella procedura in esame, nel formulare la proposta B) di minoranza, avrebbe ritenuto recessivo il profilo del ricorrente, in ragione di un erroneo apprezzamento degli indicatori, deducendo la prevalenza del dott. M in base alla ritenuta maggiore anzianità ed in base allo svolgimento da parte sua di funzioni giudicanti;
senza considerare che la prevalenza del dott. C era da ricollegarsi alla valutazione delle pregresse funzioni di coordinamento nelle Forze Armate assimilabili a quelle semidirettive, allo svolgimento di funzioni giudicanti presso il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, all’attività di coordinamento presso la Procura di Velletri ( dal 2007 al 2011), all’attività di collaborazione a tempo pieno svolta dal dott. C presso la Commissione parlamentare d’inchiesta per l’omicidio di I A ed allo svolgimento dell’incarico di affidatario di MOT.

Il giudizio di prevalenza del dott. M dimostrerebbe l’intrinseca contraddizione della decisione assunta dalla V commissione anche in relazione alla proposta B) e sarebbe sintomatica della precostituzione del giudizio in favore del dott. C, espresso dal Plenum.

D - Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e segg. del d. lgs. 160/200,6 del TU della dirigenza giudiziaria di cui alla circolare del

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