TAR Napoli, sez. III, sentenza 2013-07-22, n. 201303786
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N. 03786/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02377/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2377 del 2008, proposto da:
M S, rappresentato e difeso dall'avv. G P, con la quale elettivamente domicilia presso la segreteria dle Tribunale Amministrativo della Regione Campania, sede di Napoli;
contro
Comune di S. Giuseppe Vesuviano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1.dell’ordinanza n.12/08 prot. n. 2354 del 24.01.2008, con la quale il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di San Giuseppe Vesuviano ha ingiunto la sospensione ad horas e la demolizione di opere edilizie eseguite senza titolo in San Giuseppe Vesuviano alla via Belvedere;
2.dell’ordinanza n.142 prot. 22517, mai notificata;
3.della relazione tecnica prot. n. 32373 del 28.11.2007, atto mai comunicato;
4.di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi dle ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 la dott.ssa I R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 27.03.2008 e depositato in data 24 .04.2008, parte ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe, articolando plurime censure di legittimità sotto il profilo della violazione di legge (d.p.r. 380/2001, l.r. 19/2001, d.lgs. 42/2004, l.241/90), dell’eccesso di potere (travisamento del fatto, difetto di istruttoria, carenze della motivazione) e della incompetenza (dell’organo dirigenziale che ha emanato l’atto).
Non si costituiva il Comune di San Giuseppe Vesuviano.
All’udienza pubblica del 4 luglio 2013 il ricorso veniva assunto in decisione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Parte ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Comune di San Giuseppe Vesuviano ha ordinato la sospensione ad horas e la demolizione delle opere edilizie eseguite alla via Belvedere e così descritte nell’atto impugnato: “costruzione di una platea di fondazione in c.a. parzialmente gettata e la posa in opera di ferri di attacco per 19 pilastri in elevazione, il tutto con casseforme in legno occupante una superficie di mq.110” e successiva continuazione delle opere (di cui alla relazione tecnica n. 32373 del 28.11.2007) in un’area territoriale assoggettata a protezione vincolistica (cfr. motivazione del provvedimento impugnato che richiama il d.lgs. n.42/2004).
Nessuna delle doglianze articolate dalla difesa attorea merita condivisione, alla luce del consolidato orientamento del Tribunale
Infondate sono le censure formulate da parte ricorrente in punto di eccesso di potere declinato sotto alcune figure sintomatiche, dal momento che, diversamente da quanto opinato da parte istante, il manufatto sanzionato costituisce un opus novum di rilevante consistenza, abbisognevole di titoli abilitativi sia edilizio che - in ragione della protezione vincolistica esistente sull’area - paesistico.
In particolare, alla stregua del proprio costante orientamento, il Tribunale osserva, in primo luogo, che l'art. 27, d.P.R. n. 380 del 2001 riconosce all'Amministrazione Comunale un generale potere di vigilanza e controllo su tutte le attività urbanistico-edilizie del territorio, ivi comprese quelle riguardanti immobili sottoposti a vincolo storico-artistico;in secondo luogo, che «presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l'accertamento dell'abuso, e non necessita di una particolare motivazione in ordine all'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso stesso, che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell'assetto urbanistico violato, e alla possibilità di adottare provvedimenti alternativi» (cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. VI, 26 settembre 2012 n.3951);in terzo luogo, infine, in relazione all’omessa considerazione istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001, che quest’ultima non determina l’effetto sospensivo del procedimento sanzionatorio, previsto espressamente dal legislatore solo in caso di presentazione della domanda di condono (art.44 l. 47/1985, norma richiamata dalla l. n. 724/1994 e l. n. 32672003), e non dispiega alcuna rilevanza ai fini dello scrutinio di legittimità del provvedimento demolitorio, ciò non senza evidenziare altresì che, allo stato degli atti, sull’istanza in parola dovrebbe essersi formato il silenzio rigetto di cui all’art.13 l.47/1985 (ora art.36 D.P.R. n.380/2001) e non risulta esservi stata la relativa impugnazione.
Neppure è fondata la censura inerente l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento: gli atti di repressione degli abusi edilizi hanno natura urgente e strettamente vincolata (essendo dovuti a cagione dell’insussistenza del titolo per l’avvenuta trasformazione del territorio), con la conseguenza che, ai fini della loro adozione, secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario (cfr. ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 23 febbraio 2011 n.1048).
Del pari, è infondata l’eccezione di incompetenza – peraltro formulata in maniera generica - dell’organo dirigenziale che ha emanato l’atto. In proposito, il Tribunale si richiama al consolidato indirizzo ermeneutico secondo il quale «l'art. 27, d.P.R. n. 380 del 2001 riconosce all'Amministrazione Comunale un generale potere di vigilanza e controllo su tutte le attività urbanistico-edilizie del territorio, ivi comprese quelle riguardanti immobili sottoposti a vincolo storico-artistico e impone l'obbligo, per il dirigente, di adottare immediatamente provvedimenti definitivi, al fine di ripristinare la legalità violata dall'intervento edilizio realizzato, mediante l'esercizio di un potere-dovere del tutto vincolato dell'organo comunale, senza margini di discrezionalità edilizi accertati (T.A.R. Napoli Campania, sez. IV, 14 novembre 2011, n. 5334) e ciò in quanto «a partire dalla l. n. 142 del 1990, rientrano nella competenza del dirigente comunale, e non del Sindaco, in quanto atti di gestione, i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia e di tutela del territorio, tra i quali l'ordinanza di demolizione di opere abusive» (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 08 aprile 2010 , n. 5889).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.