TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-01-12, n. 202300065

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-01-12, n. 202300065
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202300065
Data del deposito : 12 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/01/2023

N. 00065/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00952/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 952 del 2022, proposto da F B, rappresentata e difesa dall'avvocato E F E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Mercanti n. 46;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
V Sottocommissione per gli Esami di Avvocato presso Corte di Appello di Torino - Sessione 2021, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

-del verbale di non idoneità dell’11.4.2022 della V° Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Torino, sessione 2021, ed atti connessi, collegati, presupposti e/o conseguenziali;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. P S e uditi per le parti i difensori PAOLINO SALVATORE (in dichiarata sostituzione di EGIDIO FELICE);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. – La ricorrente dott.ssa F B ha impugnato, per l’annullamento, il verbale dell’11 aprile 2022 della V Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Torino, sessione 2021, materialmente redatto a Salerno, nonché gli altri verbali e atti con i quali è stato espresso il giudizio avente ad oggetto la prima prova orale svolta, nella parte in cui ne dispone la non ammissione alle seconde prove orali dell’esame, essendole stato attribuito il punteggio di 6/30.

2. – Ha dedotto, in sintesi, a sostegno del gravame, con tre motivi di ricorso, plurime violazioni dell’art. 2 D.L. 31/2021 e delle Linee Guida generali del 9 febbraio 2022 per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale per la valutazione dei candidati, ai sensi dell’art. 4 comma 6 del cit. decreto legge, sul rilievo, per un verso, che al posto del quesito scelto in “ materia penale ”, come previsto dalla richiamata normativa, alla ricorrente sarebbe stato posto un quesito la cui soluzione presupponeva la conoscenza di leggi speciali, ovvero la disciplina del Casellario giudiziale (motivo sub I), dall’altro, in ragione dell’illegittima impostazione in chiave squisitamente processuale del quesito (motivo sub II) e, infine, per difetto di motivazione del

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