TAR Lecce, sez. III, sentenza 2015-04-29, n. 201501425

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2015-04-29, n. 201501425
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201501425
Data del deposito : 29 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02957/2014 REG.RIC.

N. 01425/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02957/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2957 del 2014, proposto da:
Societa' Santa Rita Srl, rappresentato e difeso dall'avv. B T, con domicilio eletto presso B T in Lecce, Via Templari 10/A;

contro

Ambito Territoriale N 3 Nardo';

nei confronti di

Casa Accoglienza Soc Coop Sociale Onlus, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia De Giorgi, con domicilio eletto presso Cinzia De Giorgi in Lecce, Via 47 Rgt Fanteria,29;

per l'annullamento

- della determinazione n. 821 del 10.11.2014 a firma del Responsabile dell’Ufficio di Piano comunicata alla ricorrente con nota prot. n. 40439 dell’11.11.2014;

- della stessa nota prot. n. 40439 dell’11.11.2014;

- dei verbali della commissione di gara e in specie: del verbale n.1 del 16.10.2014;
del verbale n. 2 del 20.10.2014;
del verbale n. 3 del 27.10.2014;
del verbale n. 4 del 30.10.2014;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, sebbene non conosciuto;

nonché per la declaratoria dell’inefficacia del contratto ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a., con conseguente aggiudicazione in via definitiva in favore della Santa Rita s.r.l., quale successiva graduata;

ovvero, in subordine, per la condanna dell’Amministrazione committente al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e per gli effetti degli art. 30 e 123 c.p.a..


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Casa Accoglienza Soc Coop Sociale Onlus;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2015 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi per le parti i difensori Sono presenti gli avv.ti B. Taurino e C. De Giorgi.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 11.12.2014 la società Santa Rita srl agiva per l’annullamento, previa sospensione degli atti in epigrafe indicati lamentando:

violazione, falsa ed erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 49 del d.lgs 163/2006 e 88 del d.p.r. 207/2010, violazione della lex specialis di gara, violazione del principio di par condicio tra i concorrenti, eccesso di potere per arbitrarietà e contraddittorietà per avere l’A.C. ammesso con riserva la Casa Accoglienza Soc Coop Sociale Onlus consentendole di integrare in sede di soccorso istruttorio il contenuto del contratto di avvalimento prodotto, non recante alcuna specificazione delle prestazioni ausiliarie oggetto del contratto medesimo, con ciò violando la par condicio tra tutti i partecipanti alla gara;

violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 46 comma 1 del d.lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, violazione della lex specialis di gara, violazione del principio di par condicio tra i concorrenti sotto ulteriore profilo, eccesso di potere per arbitrarietà e contraddittorietà sotto ulteriore profilo, per avere l’A.C. ammesso alla gara la Casa Accoglienza Soc Coop Sociale Onlus, ancorché non in possesso dei requisiti di qualità prescritti dal bando facendo ricorso al soccorso istruttorio.

Esponeva in particolare la ricorrente di avere preso parte alla procedura aperta indetta dall’Ambito Territoriale Sociale n. 3 di Nardò con bando del 30.06.2014 per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della casa di riposo e del centro diurno per anziani del Comune di Galatone, per la durata di anni 10, cui partecipava anche la Casa Accoglienza Soc Coop Sociale Onlus;
senonchè l’A.C., pur rilevando che nei contratti di avvalimento da quest’ultima prodotti non risultassero specificati compiutamente i mezzi e le risorse prestati dall’impresa ausiliaria alla concorrente, ammetteva la medesima cooperativa con riserva alla gara, invitandola ex art. 46 comma 1 del d.lgs. 163/2010 a regolarizzare la dichiarazione già prodotta dall’impresa ausiliaria ed i contratti di avvalimento già forniti, ed infine procedeva ad aggiudicare in via definitiva alla stessa Casa Accoglienza Soc Coop Sociale Onlus la gara con la determina n. 821 del 2014 impugnata.

Si costituiva la controinteressata Casa Accoglienza Soc Coop Sociale Onlus invocando il rigetto del ricorso e, con ordinanza n. 18/2015, codesto Tar rigettava l’istanza cautelare;
infine all’udienza pubblica del 25 marzo 2015 la causa veniva trattenuta per la decisione.

Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.

Ed invero, osserva in primo luogo il Collegio che il contratto di avvalimento e le corredate dichiarazioni dell’impresa ausiliaria prodotti dalla controinteressata in uno con la domanda di partecipazione alla procedura, risultano redatti in conformità al modello allegato dalla medesima stazione appaltante al Bando di gara;
orbene sarebbe stato paradossale e sicuramente contrario ai principi di affidamento, correttezza, buona fede ed autoresponsabilità che la Commissione di gara non ricorresse all’istituto del soccorso istruttorio per richiedere alla controinteressata i chiarimenti ritenuti necessari in ordine alle caratteristiche ed ai profili di dettaglio del contratto di avvalimento dalla medesima prodotto, proprio considerato che la concorrente aveva utilizzato la modulistica allegata al bando, conformandosi pertanto alla disciplina di gara predisposta dalla stessa A.C..

Peraltro, osserva il Collegio che nella fattispecie oggetto del presente giudizio i contratti di avvalimento prodotti dalla Casa Accoglienza Soc Coop Sociale Onlus integrano un tipico avvalimento di garanzia, fattispecie in cui l’ausiliaria mette a disposizione della ausiliata la propria solidità economica e finanziaria ampliando il novero di soggetti responsabili per la corretta esecuzione dell’appalto, riguardando esso i requisiti relativi al fatturato globale realizzato e all’effettuazione di servizio analogo nel periodo e per l’importo richiesto;
poichè nei casi di avvalimento cd di garanzia risulta fornito il solo requisito soggettivo finanziario, è stata ritenuta sufficiente la dichiarazione dell’impegno da parte dell’impresa ausiliaria “ di rispondere nei limiti che il requisito stesso ha nel contesto della gara con le proprie e complessive risorse economiche quando in sede esecutiva la necessità sottesa al requisito si renda attuale ” (cfr. Cons. Stato sez III n 584/2014), ciò in base alla condivisibile considerazione che è proprio la responsabilità solidale della ausiliaria a costituire una sufficiente tutela delle esigenze pubbliche in tutti i casi di avvalimento concernente requisiti di contenuto economico, a differenza di quanto accade invece nei casi di avvalimento cd operativo.

In definitiva, a parere del Collegio i contratti e le dichiarazioni già prodotti a suo tempo dalla controinteressata, e poi ulteriormente integrati in sede di soccorso istruttorio, risultano conformi al dato normativo che impone di indicare in modo compiuto, esplicito ed esauriente l’oggetto dell’avvalimento, in quanto sicuramente idonei ad allargare la base patrimoniale della responsabilità dell’impresa appaltatrice ausiliata e quindi a garantire sufficientemente la stazione appaltante in caso di inadempimento della controinteressata attraverso la responsabilità solidale dell’ausiliaria.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi in considerazione della complessità e della natura tecnica dell’oggetto del giudizio per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

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