TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-05-02, n. 202401486
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Testo completo
Pubblicato il 02/05/2024
N. 01486/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00075/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 75 del 2022, proposto dall’impresa -OMISSIS- e C. S.a.s., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- la Prefettura di Caltanissetta, in persona del Prefetto
pro tempore
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.182;
per l'annullamento
- del decreto prot. n. -OMISSIS-del giorno 11 novembre 2021 di sospensione della licenza ex art. 134 del T.U.L.P.S. per l'esercizio di attività di investigazioni private;
- della nota prot. n.-OMISSIS- del 12 novembre 2021 di trasmissione del decreto di sospensione della licenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di formale costituzione in giudizio, con i relativi allegati, della Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta
Vista l’ordinanza collegiale cautelare -OMISSIS-;
Vista la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio di parte ricorrente, depositata il 23 novembre 2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa A P;
Uditi, nella pubblica udienza del 25 gennaio 2024, i difensori delle parti presenti così come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che:
- con atto non notificato e depositato il 23 novembre 2023, sottoscritto da parte ricorrente e dal suo difensore, è stata dichiarata la rinuncia al ricorso in epigrafe ai sensi e per gli effetti dell’art. 84, c.p.a., rispetto alla quale l’amministrazione resistente nulla ha opposto;
- risulta però disattesa, nel caso di specie, l’osservanza della specifiche formalità di cui all’art. 84, c.p.a., secondo il quale è consentito alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia “ mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale ”, prescrivendo che “ la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza ”;
- in particolare, la rinuncia non è stata notificata all’Amministrazione resistente entro il termine di dieci giorni prima della camera di consiglio;
RITENUTO:
- tuttavia, che la previsione di cui all’articolo 84, comma 4, c.p.a., consente al giudice, anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, di desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso, ed anche dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa e che, così come chiarito da pacifica giurisprudenza, “ tale norma può applicarsi al caso dell'atto di rinuncia irrituale” (cfr. ex multis , Tar Milano, II, 9 febbraio 2022, n. 305);
- pertanto, che applicando il principio sopra esposto al caso di specie, la dichiarazione di rinuncia di parte ricorrente indica, con evidenza, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente definizione del presente giudizio con la dichiarazione di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
RITENUTO, infine, che le spese di lite vanno eccezionalmente compensate poiché l’Amministrazione resistente non ha svolto difese sostanziali scritte.