TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 2016-05-12, n. 201600421

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 2016-05-12, n. 201600421
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201600421
Data del deposito : 12 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00041/2016 REG.RIC.

N. 00421/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00041/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 41 del 2016, proposto da:
AN LO, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Pubusa, Andrea Pubusa, con domicilio eletto presso Andrea Pubusa in Cagliari, Via Tuveri n. 84;



contro

Ministero dell'Interno, Questura di Cagliari, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliata in Cagliari, Via Dante n. 23;



per l'annullamento

- del foglio di via obbligatorio prot. 3512/2015 del 22.10.2015 a firma del Questore di Cagliari, con il quale è stato imposto al ricorrente il divieto di recarsi nei Comuni di Sant'Anna Arresi, Teulada e Decimomannu per un periodo di tre anni;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Cagliari;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il 28 ottobre 2015 veniva notificato al ricorrente il Foglio di via obbligatorio con il quale gli veniva imposto il divieto di recarsi nei Comuni di Sant'Anna Arresi, Teulada e Decimomannu che veniva impugnato per i seguenti motivi in diritto:

1) violazione di legge (d.lgs. 159/2011, artt. 16 e 21 Cost.), eccesso di potere (carenza dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta, lacunosità dell’istruttoria);

2) violazione di legge (d.lgs. 159/2011, art. 3 L. 241/90, artt. 16 e 17 Cost.), eccesso di potere (illogicità e perplessità della motivazione, violazione del principio di proporzionalità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta, illogicità manifesta);

3) violazione di legge (d.lgs. 159/2011, artt. 3 e 7 L. 241/90) eccesso di potere (illogicità della motivazione, carenza dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta, lacunosità dell’istruttoria).

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento

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