TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-03-10, n. 202300219
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 10/03/2023
N. 00219/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00369/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 369 del 2022, proposto da
C S, rappresentata e difesa dagli avvocati E S e G Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sordevolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-della nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sordevolo prot. n. 2022/64 dell'11.1.2022, notificato in pari data, con cui è stato comunicato il parere negativo della Commissione Edilizia Comunale sulla domanda di rilascio di permesso di costruire volto all'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio dell'immobile di Via Prera 41, loc. Cascina Pianette;
- di ogni atto preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale, nessuno escluso, e segnatamente dello (sconosciuto) parere espresso dalla Commissione Edilizia Comunale in data 30.9.2021;
nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente di procedere all'installazione del predetto impianto quale attività in regime di edilizia libera ex art. 6, comma 1, lett. e-quater) del D.P.R. n. 380 del 2001 ovvero, in subordine, quale effetto del silenzio assenso intervenuto sulla domanda di rilascio di permesso di costruire ai sensi dell'art. 20, comma 8, del medesimo Decreto;
nonché per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per effetto dell'illegittimo comportamento adottato dall'Amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sordevolo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna ricorrente è proprietaria di una villetta indipendente ubicata nel territorio del Comune di Sordevolo (BI), località Cascina Pianette, catastalmente identificata all’N.C.E.U., fg. 7, mapp. n. 320.
In data 31.8.2021 la stessa ha presentato al Comune una istanza di permesso a costruire avente ad oggetto un impianto fotovoltaico del tipo “ Smart Flower ”, con potenza nominale di 2,31 kw, destinato al servizio dell’edificio, da collocare in un’area del terreno circostante l’abitazione.
Non avendo avuto riscontro, in data 18.12.2021 ha richiesto formalmente all’amministrazione di prendere atto dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sulla citata domanda.
Il Comune ha risposto, con nota prot. n. 2002/64 dell’11.01.2022, riportando un parere negativo della commissione edilizia del 30.09.2021 (che così recita: “ l’area di intervento è riconducibile alle pertinenze dei nuclei minori di cui all’art. 30 delle Norme tecniche d’attuazione, per le quali gli interventi ammessi non consentono la realizzazione dell’impianto proposto anche in relazione ai contenuti degli artt. 53-54-55 delle citate NTA, dove vengono definiti per queste zone schemi compositivi, tipologie e materiali prescrittivi per tutti gli interventi ammessi ”).
2. Avverso tale atto è insorta l’interessata con ricorso notificato il 10.03.2022, ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con cui lamenta, in tre distinti motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili ed insta per il risarcimento dei danni.
Per resistere al gravame si è costituito il Comune (il 11.05.2022) che ha depositato memoria (il 4.01.2023), seguito dalla ricorrente che ha depositato memoria di replica (il 18.01.2023).
All’udienza pubblica del 8.01.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è infondato.
4. Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 6, comma 1, lett. e-quater) del D.P.R. n. 380/2001, del punto 28 della Tabella A, Sezione II - Edilizia allegata al D.lgs. n. 222/2016, difetto di attribuzione; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.
La ricorrente sostiene che l’intervento in parola rientrerebbe in quelli per cui l’art. 6 del TUE prevede il regime di edilizia libera, giacché l’installazione dell’impianto non richiederebbe ulteriori autorizzazioni amministrative e si collocherebbe al di fuori della zona A di cui al DM n. 1444/1968. L’amministrazione avrebbe dovuto archiviare la domanda di permesso a costruire derubricando il procedimento e riconducendo l’attività edilizia richiesta a quella libera.
La doglianza non è fondata.
L’impianto di cui si controverte si presenta come una struttura a forma di fiore (con aperture e possibilità di orientamento variabili), alto circa 3 mt. e largo circa 5 mt., che poggia su un basamento in cemento di circa 4 mq (cfr. doc. n. 3 di parte ricorrente).
L’area interessata non è assoggettata a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, ma alla sola tutela in tal senso accordata dal PRG comunale. Dal punto di vista urbanistico l’area è classificata come agricola.
La ricorrente ha presentato, in data 31.08.2021, una domanda di permesso di costruire con ciò già qualificando la propria prospettazione giuridica dell’intervento edilizio.
Il Collegio evidenzia, comunque, che anche a prescindere dalla rilevanza che comunque assume in tale materia la prospettazione di parte, l’intervento non può essere inquadrato nell’ambito dell’edilizia libera.
L’art. 6, comma 1 lett. e-quater), del D.P.R. n. 380/2001 (come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 e, successivamente,